Inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione: la proroga/“rinnovo” contrattuale negli appalti pubblici appartiene al giudice ordinario
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Italy Emergenza Cooperativa Sociale contro il rinnovo del contratto di appalto disposto dalla stazione appaltante (AORN Santobono Pausilipon) oltre il termine contrattuale. Il ricorso è stato respinto per difetto di giurisdizione: la controversia riguarda l’interpretazione e l’esecuzione di una clausola del contratto (opzione di rinnovo/proroga) e, in quanto attinente all’esecuzione del contratto, compete al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla distinzione tra atti della procedura di gara, che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e atti di esecuzione del contratto, che invece concernono diritti soggettivi nascenti da rapporti contrattuali e sono devoluti alla giurisdizione ordinaria. Nel caso specifico, la questione posta dalla ricorrente riguarda la perentorietà o meno del termine previsto per l’esercizio del rinnovo da parte della stazione appaltante e quindi l’interpretazione della relativa clausola contrattuale. Poiché non vengono in rilievo atti autoritativi della PA incidente su interessi legittimi, ma si discute sull’ambito e la modalità di esercizio di un diritto contrattuale pattizio, la cognizione della lite spetta al giudice civile. Il TAR richiama anche la normativa del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), distinguendo tra proroga contrattuale (fondata sulla lex specialis e sul contratto) e proroga tecnica (esercizio di potere amministrativo per esigenze contingenti). Nel caso di specie, si tratta di una proroga/“rinnovo” contrattuale, per la quale la contestazione investe l’ambito privatistico del rapporto.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 viene citato per distinguere tra le diverse tipologie di modifiche contrattuali e, in particolare, tra proroga contrattuale (comma 10), prevista già nella documentazione di gara o nel contratto ed espressione di autonomia negoziale tra le parti, e proroga tecnica (comma 11), disposta unilateralmente dalla PA per motivi di urgenza e in assenza di specifica clausola. La sentenza evidenzia che, nel caso di proroga contrattuale derivante da una specifica clausola pattizia, la controversia su modalità e termini di esercizio della proroga attiene all’interpretazione e all’esecuzione del contratto ed è quindi materia per il giudice ordinario, non sussistendo i presupposti dell’esercizio di un potere amministrativo amministrativo che giustifichi la giurisdizione amministrativa.



