Esclusione dalla gara per mancato possesso tempestivo del requisito di livello dimensionale: il TAR Campania conferma la necessità di licenza prefettizia formale per l’incremento di livello ex art. 134 TULPS
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato da una società di vigilanza esclusa dalla gara indetta dalla RAI per servizi di vigilanza armata, perché al momento della scadenza per la presentazione delle offerte non possedeva ancora la licenza prefettizia per il livello dimensionale 3, requisito richiesto dal disciplinare di gara. La società aveva presentato domanda di aumento dimensionale poco prima della scadenza del bando, ma la Prefettura ha rilasciato la nuova licenza solo diversi mesi dopo. Il TAR ha ritenuto che l’attribuzione di un nuovo livello dimensionale richiede un formale provvedimento amministrativo a seguito di istruttoria, non potendo l’istanza produrre effetti abilitanti immediati né essendo sufficiente il semplice possesso dei requisiti sostanziali.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Campania si fonda sulla distinzione tra l’ampliamento territoriale dell’attività di vigilanza (che in base a recenti orientamenti giurisprudenziali e circolari ministeriali può avvenire con una semplice comunicazione – SCIA – al Prefetto) e l’incremento di livello dimensionale, che invece determina una rilevante modifica in termini di controllo pubblico e sicurezza, coinvolgendo un numero maggiore di guardie armate. In quest’ultimo caso, secondo il TAR, è indispensabile attendere il rilascio formale della licenza prefettizia, dopo apposita istruttoria, giacché solo tale atto costituisce titolo abilitante. La richiesta di incremento non ha effetti immediati e non può considerarsi efficace finché non completato l’iter amministrativo. La società dunque ha legittimamente perso la possibilità di partecipare in quanto il requisito formale richiesto a pena di esclusione non era posseduto nei termini di legge. La sentenza ribadisce così la centralità della certezza e attualità dei requisiti di partecipazione nelle procedure di evidenza pubblica, a tutela della par condicio tra concorrenti.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 17 viene richiamato in relazione all'approvazione dell'aggiudicazione da parte del Consiglio di Amministrazione RAI: il TAR conferma che la procedura di affidamento deve seguire tutte le fasi previste, inclusa la verifica dei requisiti dei concorrenti prima dell'aggiudicazione definitiva. L’esclusione della ricorrente è stata effettuata prima della fase dell’aggiudicazione, in corretto adempimento delle fasi procedurali disciplinate dall’articolo 17.
L'articolo 71 è citato per precisare il corretto svolgimento della procedura aperta: la stazione appaltante (RAI) ha indetto una procedura aperta consentendo la partecipazione a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti entro il termine fissato dal bando. La ricorrente, non essendo titolare della licenza aggiornata entro il termine delle offerte, è stata esclusa in conformità alle regole di cui all’articolo 71, che impongono il rispetto rigoroso dei requisiti nel termine di presentazione delle offerte.



