Annullamento dell’aggiudicazione per difetto di istruttoria in materia di qualificazione SOA nelle gare PNRR
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha annullato l’aggiudicazione dei lavori per la cabina primaria di Nola, finanziati dal PNRR, a favore della Bemar s.r.l. per difetto di istruttoria: la stazione appaltante non aveva adeguatamente verificato la qualificazione SOA della controinteressata nella categoria OS22, né chiarito se potesse beneficiare della qualificazione semplificata per importi inferiori a 150.000 euro. Il TAR ha imposto un nuovo esercizio istruttorio, respingendo sia la domanda di inefficacia del contratto già stipulato (data la normativa PNRR) sia quella di risarcimento, rinviando quest’ultima all’esito della nuova istruttoria. Le spese di lite sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla rilevazione che la stazione appaltante non ha motivato né compiutamente istruito la verifica della qualificazione SOA nei confronti dell’aggiudicataria Bemar s.r.l. per la categoria specialistica OS22, né in relazione alla disciplina ordinaria del subappalto qualificante né rispetto alla qualificazione semplificata per lavori inferiori a 150.000 euro. Il TAR chiarisce che la valutazione circa la sussistenza dei requisiti (come l’esecuzione di lavori analoghi, il costo del personale e l’attrezzatura) è attività amministrativa rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e non può essere sanata in giudizio tramite produzione documentale tardiva (c.d. soccorso istruttorio processuale). L’annullamento degli atti di gara si limita al vizio di istruttoria, ordinando di ripetere l’accertamento secondo i principi esposti. L’efficacia del contratto già stipulato non è caducata, per effetto del regime derogatorio PNRR, e la domanda risarcitoria è rigettata in attesa del nuovo provvedimento amministrativo. Le spese sono compensate per la complessità della questione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 50, comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023 è la base giuridica della procedura negoziata senza bando adottata dalla stazione appaltante. Il TAR ricorda che la procedura seguita era corretta sotto il profilo formale della scelta della modalità di affidamento, ma la pronuncia si concentra sui requisiti di partecipazione e sulla verifica della qualificazione, che devono comunque essere rispettati anche nelle procedure semplificate ex art. 50.



