23/07/2026
Art. 101Art. 108

Gara refezione scolastica Sant'Antimo: l'annullamento parziale dell'aggiudicazione per omessa attivazione del soccorso istruttorio sulle schede tecniche dei prodotti BIO e DOP

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha accolto il ricorso della società Ristosì S.r.l. contro l'aggiudicazione della gara per la refezione scolastica di Sant'Antimo, limitatamente alla mancata attribuzione dei punteggi relativi ai prodotti biologici e DOP/IGP/STG nell'offerta tecnica, per non essere stato attivato il soccorso istruttorio sulle schede tecniche considerate non aggiornate dalla commissione. Il giudice ha stabilito che, sebbene la richiesta di schede aggiornate sia fondata su principi europei di attualità delle certificazioni, il disciplinare non prevedeva espressamente tale requisito temporale e pertanto la stazione appaltante avrebbe dovuto invitare i concorrenti ad aggiornare la documentazione prima di negare i punteggi. Gli atti di gara sono annullati nella parte relativa alla valutazione dei criteri contestati, disponendo la riapertura della valutazione su tali aspetti con possibilità per i concorrenti di integrare le schede, mentre non viene riconosciuto il subentro nel contratto in favore della ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sulla corretta applicazione della disciplina di gara e sulla necessità di garantire imparzialità e massima partecipazione secondo i principi del Codice degli Appalti. Il TAR riconosce che la commissione di gara non può introdurre requisiti o condizioni non espressamente previsti dalla lex specialis salvo che si tratti di eterointegrazione con norme imperative. Nel caso concreto, la richiesta di schede tecniche aggiornate per l'attribuzione dei punteggi premiali (BIO, DOP/IGP/STG) trova giustificazione nei principi di verifica attuale delle certificazioni previsti dalla regolamentazione europea, ma la legge di gara non specificava la necessità che le schede fossero datate entro un certo periodo. Dato questo difetto di chiarezza, il Collegio ritiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, consentendo ai concorrenti di integrare/chiarire la documentazione prima di penalizzare l'offerta. Il TAR precisa che l'esclusione o la mancata attribuzione dei punteggi deve avvenire solo dopo aver dato possibilità di sanare vizi non sostanziali e non interpretabili come modifica dell’offerta. Per questi motivi, annulla gli atti di gara limitatamente ai criteri contestati, ordinando la ripresa della procedura da quel momento, con invito ai concorrenti a presentare schede aggiornate. L'amministrazione dovrà poi valutare nuovamente le offerte. Il subentro nel contratto non viene concesso perché l'esito della nuova valutazione non è predeterminato. Le spese di lite sono compensate, considerata la natura procedurale della questione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 101

L'articolo 101 è centrale nella pronuncia, poiché disciplina il soccorso istruttorio, cioè la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere integrazioni, chiarimenti o sanare irregolarità formali nella documentazione presentata dai concorrenti, senza alterare il contenuto sostanziale dell'offerta tecnica o economica. Il TAR ritiene che la stazione appaltante, a fronte di un requisito temporale non chiaramente previsto dal disciplinare per le schede tecniche dei prodotti BIO/DOP, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio in senso stretto (cioè chiedere chiarimenti/documentazione aggiuntiva), consentendo alla ricorrente di produrre schede aggiornate prima di attribuire i punteggi. Il mancato ricorso a questa procedura costituisce vizio della gara e fonda l'annullamento parziale degli atti impugnati.

Articolo 108

L'articolo 108 disciplina i criteri di aggiudicazione delle gare pubbliche, imponendo che i criteri di valutazione (come quelli collegati a qualità tecniche e premianti, ad esempio la presenza di prodotti biologici e DOP) siano chiaramente specificati nei documenti di gara e applicati in modo trasparente e coerente. Il TAR richiama il principio secondo cui la commissione è vincolata ai criteri fissati dalla lex specialis e non può introdurre condizioni nuove, salvo quanto richiesto da norme imperative (principio di eterointegrazione). Nel caso concreto, la commissione ha interpretato in modo restrittivo le regole sui punteggi dei prodotti BIO/DOP imponendo un requisito di attualità delle schede tecniche non espressamente previsto, ledendo la par condicio e la trasparenza, in violazione dei principi codificati dall'articolo 108.

Articoli di riferimento