Annullamento della revoca di aggiudicazione per servizio sanitario: violazione del contraddittorio e motivazione insufficiente nella procedura negoziata
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha annullato il provvedimento con cui l’ASL Napoli 3 Sud aveva revocato l’aggiudicazione per il noleggio di un dispositivo medico destinato a un paziente oncologico specifico. Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso della società aggiudicataria, ravvisando la violazione del diritto al contraddittorio e carenze motivazionali nella revoca. L’ASL non aveva adeguatamente coinvolto la società nella fase procedimentale né offerto una motivazione concreta e circostanziata per la revoca, limitandosi a richiami generici a nuove valutazioni regionali. Il TAR ha quindi annullato la revoca, pur lasciando all’Amministrazione la possibilità di adottare provvedimenti successivi nel rispetto delle regole.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla necessità, in caso di revoca di un’aggiudicazione, di garantire il contraddittorio procedimentale, cioè il coinvolgimento dell’aggiudicatario nel processo decisionale, ai sensi delle norme sulla trasparenza amministrativa. L’art. 21-quinquies della legge 241/1990 impone che la revoca di atti amministrativi per sopravvenuti motivi di interesse pubblico sia motivata in modo specifico e preceduta da adeguate garanzie partecipative. Il TAR ha rilevato che la revoca è intervenuta senza dialogo con la società interessata e che la motivazione addotta dall’ASL (nuove direttive regionali e assenza di ordini di fornitura) era carente, considerato che la procedura era stata avviata per garantire la continuità terapeutica a un paziente già in trattamento. Inoltre, la supposta esecuzione anticipata non era provata né sostenuta da un atto formale necessario secondo il Codice degli Appalti. In sintesi, la sentenza ribadisce l’obbligo di corretta motivazione e rispetto delle garanzie procedurali, anche nell’ambito delle procedure negoziate senza bando per motivi di urgenza o esclusività.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato richiamato per stabilire che l’aggiudicazione del servizio era già pienamente efficace una volta verificati i presupposti, e che l’esecuzione anticipata o d’urgenza di un contratto richiede un formale provvedimento amministrativo che attesti l’urgenza, motivando le ragioni di pubblico interesse o necessità. Nel caso specifico, il TAR ha rigettato la tesi dell’esecuzione anticipata, in assenza di un atto formale che la legittimasse, come previsto dal comma 8 e 9 dell’articolo.
L’articolo è stato implicitamente richiamato laddove si esaminano le regole della procedura negoziata sotto soglia, utilizzabile per l’affidamento di servizi come quello in contestazione. Il TAR ha accertato che la procedura era correttamente inquadrata e che la verifica dei requisiti della società aggiudicataria era stata regolare, elemento propedeutico anche all’eventuale esecuzione anticipata prevista dalla norma.
L’articolo è stato espressamente richiamato perché la procedura negoziata era stata attivata senza bando, in quanto esisteva un unico operatore in grado di fornire il servizio richiesto (motivi tecnici e di esclusività). Il TAR ha sottolineato la corrispondenza della fattispecie alla previsione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo, specificando che l’ASL aveva correttamente scelto questa modalità per rispondere a un bisogno urgente e specifico di un paziente, conformemente ai presupposti del Codice.



