Conferma dell'aggiudicazione in appalto per lavori a ASL Napoli 2 Nord e rigetto dei ricorsi concorrenti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha deciso in merito a due ricorsi presentati da imprese partecipanti a una gara per la realizzazione di una struttura sanitaria a Frattaminore (Napoli). La gara è stata aggiudicata all’ATI Internazionale Costruzioni soc. coop. - DIAB s.r.l. Entrambi i ricorsi presentati dalle seconde e terze classificate sono stati respinti o dichiarati improcedibili o inammissibili per carenza di interesse o difetti formali. La Corte ha riconosciuto la regolarità della procedura di gara, la legittimità dell’aggiudicazione e la correttezza della valutazione tecnica e dei requisiti presentati dall’aggiudicataria, rigettando le contestazioni sulle presunte irregolarità e richieste di risarcimento danni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza rigetta i ricorsi della seconda e terza classificata nella gara, confermando l’aggiudicazione alla prima classificata ATI Internazionale Costruzioni soc. coop. - DIAB s.r.l., in quanto sono risultate infondate le censure mosse sulle problematiche relative al possesso dei requisiti, la correttezza della valutazione tecnica, la validità della documentazione presentata e altri aspetti procedurali. In particolare, è stato chiarito che la clausola del disciplinare relativa alla prova del fatturato mediante bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione è da considerarsi nulla e non applicabile, essendo incompatibile con i termini di approvazione dei bilanci secondo il codice civile. Inoltre, la verifica dei requisiti è stata adeguatamente effettuata con strumenti digitali e autocertificazioni, in linea con il Codice degli Appalti e le novità introdotte. La Commissione di gara ha esercitato una discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte che non è sindacabile se non in presenza di manifesta illogicità o travisamenti, non ravvisati nel caso. I ricorsi sono stati rigettati anche per mancanza di interesse o per difetti di notifica e formalità, con conseguente compensazione totale delle spese di giudizio tra le parti costituite.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato richiamato per evidenziare la fase procedurale della gara, in particolare il momento della verifica del possesso dei requisiti da parte dell’offerente prima dell’aggiudicazione. La sentenza sottolinea l’importanza di tale verifica, effettuata secondo la normativa vigente, e la legittimità dell’aggiudicazione avvenuta dopo la conferma del possesso dei requisiti, come disposto dall’articolo 17, comma 5 del d.lgs. 36/2023.
L’articolo è utilizzato per spiegare il meccanismo del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), strumento digitale che consente alla stazione appaltante di acquisire in modo automatizzato e certificato i dati relativi al possesso dei requisiti e all’assenza di cause di esclusione. La sentenza evidenzia che, sebbene l’interoperabilità del sistema non fosse ancora del tutto completa, la stazione appaltante ha correttamente adottato l’uso del FVOE come previsto dall’articolo.
Questo articolo è stato applicato per stabilire le modalità di verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti da parte degli offerenti, privilegiando la consultazione di banche dati digitali e del fascicolo virtuale al fine di evitare duplicazioni documentali. In presenza di difficoltà tecniche o malfunzionamenti, è consentita l’autocertificazione del concorrente, come nel caso di specie. La sentenza conferma che la procedura seguita è conforme alle previsioni dell’articolo 99, con adeguati controlli successivi e conseguenze sanzionatorie in caso di dichiarazioni mendaci.



