Annullamento dell'aggiudicazione nella gara per la gestione dei servizi di pulizia presso il Centro Sportivo Pino Daniele di Caivano per violazione della clausola sociale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha accolto il ricorso della seconda classificata in una procedura di appalto per servizi di pulizia e raccolta rifiuti, annullando l'aggiudicazione disposta in favore del RTI Scala Enterprise S.r.l. - La Mondial S.r.l. Il ricorso lamentava la violazione della clausola sociale presente nel disciplinare di gara, poiché l'aggiudicataria aveva ridotto le ore lavorative al personale già impiegato, sostituendo parte delle ore con nuovo personale meno oneroso, senza che ciò rispondesse a comprovate esigenze tecnico-organizzative. Il TAR ha ritenuto che ciò configuri una violazione della normativa sulle clausole sociali, in quanto l’organizzazione proposta mirava esclusivamente a ridurre il costo del lavoro. Conseguentemente, ha annullato l’aggiudicazione, dichiarato inefficace il contratto stipulato con l’aggiudicataria e disposto il subentro della ricorrente, previa verifiche sui requisiti e sulla congruità dell’offerta.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda su un accurato bilanciamento tra il principio della libertà di impresa e l’obbligo, sancito dalla clausola sociale e dal Codice degli appalti, di promuovere la stabilità occupazionale e la tutela del lavoro nei cambi di appalto. La stazione appaltante aveva omesso di verificare in modo sostanziale l’effettiva conformità del piano di assorbimento proposto dall’aggiudicataria, la quale aveva ridotto significativamente le ore di lavoro dei dipendenti storici, affidando buona parte del servizio a nuove assunzioni meno costose, senza motivazioni correlate a esigenze organizzative ma solo al fine di ottenere risparmi sul costo del personale. Il TAR ha ribadito che la clausola sociale, pur non imponendo l’assorbimento automatico e integrale di tutto il personale uscente, non può essere elusa con soluzioni organizzative che abbiano un mero fine di risparmio economico. Dunque, in assenza di reali motivazioni tecniche, deve essere rispettato il principio di priorità nell’assorbimento del personale uscente. La violazione di tale principio comporta l’esclusione dell’offerta e l’annullamento dell’aggiudicazione. L’amministrazione dovrà ora aggiudicare l’appalto alla ricorrente (seconda classificata), dopo le necessarie verifiche di legge. Anche il contratto già sottoscritto con il RTI è dichiarato inefficace, con subentro della ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 57 è stato applicato come riferimento normativo principale per la disciplina delle clausole sociali. La sentenza richiama il suo contenuto per affermare che la stazione appaltante e gli operatori economici devono garantire, salvo comprovate esigenze organizzative, la priorità nell’assorbimento del personale uscente. È stato ritenuto che l’organizzazione proposta dall’aggiudicataria, finalizzata solo a risparmio di costi e non ad efficienza o innovazione, violi le finalità di stabilità occupazionale e inclusione tutelate dall’art. 57.
L’articolo 110 è stato richiamato per il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, in particolare in relazione al costo della manodopera. La sentenza evidenzia che la stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere una verifica sostanziale della congruità e sostenibilità organizzativa e sociale dell’offerta, non limitandosi ad un calcolo formale delle ore lavorate ma considerando se il piano di assorbimento rispettasse le tutele imposte dalla clausola sociale. Il mancato rispetto delle condizioni sociali configura una causa di esclusione ai sensi dell’art. 110.



