Esclusione da Gara d'Appalto per Grave Illecito Professionale e Riparto di Competenze tra CUC e Stazione Appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha rigettato il ricorso di una società esclusa dalla gara per il servizio di igiene urbana del Comune di Saviano, confermando la legittimità dell'esclusione per grave illecito professionale legato a significative inadempienze in un precedente appalto. Il Tribunale ha ritenuto infondate sia le doglianze sulla presunta mancanza di contraddittorio e motivazione, sia quelle circa la competenza decisionale tra la Centrale Unica di Committenza e la stazione appaltante. Ha inoltre chiarito che le misure di self cleaning adottate dalla società riguardavano altri profili (vicende penali) e non incidevano sull’elemento ostativo rilevato (carenze nell’esecuzione contrattuale pregressa).
Spiegazione Dettagliata
La sentenza approfondisce i presupposti per l’esclusione non automatica di un operatore economico da una procedura di gara pubblica per grave illecito professionale. Il TAR evidenzia che la stazione appaltante ha il potere-dovere di valutare discrezionalmente l’affidabilità dell’operatore sulla base di fatti oggettivi e documentati (nel caso specifico, reiterate inadempienze contrattuali che avevano portato alla risoluzione di un appalto analogo). Il giudice amministrativo può intervenire solo in presenza di evidenti irragionevolezze o travisamenti. Nel caso di specie, il Comune di Saviano ha motivato puntualmente la propria decisione, individuando precise connessioni tra le carenze pregresse e l’oggetto della nuova gara. Le misure di self cleaning adottate erano invece riferite a vicende penali e non all’illecito professionale accertato. Rigettate anche le censure di violazione del contraddittorio: non è necessario che l’amministrazione risponda punto per punto alle osservazioni dell’operatore, essendo sufficiente un’adeguata motivazione complessiva. In merito al rapporto tra CUC e RUP, il TAR stabilisce che la CUC può esprimere pareri e svolgere attività di coordinamento, ma la valutazione finale sull’esclusione resta in capo alla stazione appaltante. In conclusione, il ricorso è stato respinto e la società condannata alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 15 disciplina il ruolo del Responsabile Unico del Progetto (RUP), chiarendo le sue funzioni e responsabilità nella gestione della gara. Nella sentenza, il TAR riafferma che la valutazione finale sull’affidabilità dell’operatore e sull’esclusione compete esclusivamente al RUP della stazione appaltante, anche quando la CUC formula pareri o parziali valutazioni, tutelando così il riparto di competenze previsto dalla legge.
L’articolo 94 identifica le cause di esclusione automatica, che non sono oggetto diretto di questa pronuncia ma vengono richiamate per confronto. Il TAR sottolinea che l’esclusione qui esaminata non è stata automatica, ma discende da una valutazione discrezionale basata su illecito professionale grave, come previsto invece dagli articoli successivi.
L’articolo 95 stabilisce le cause di esclusione non automatica. La sentenza vi fa espresso riferimento, chiarendo che la valutazione sull’integrità e affidabilità dell’operatore è rimessa alla stazione appaltante, che deve accertare la sussistenza delle condizioni oggettive e motivare adeguatamente la propria decisione di esclusione per grave illecito professionale.
L’articolo 96 disciplina le modalità di esclusione e il ruolo delle misure di self cleaning. Il TAR valuta la rilevanza delle iniziative correttive adottate dall’operatore ma ritiene che, nel caso specifico, tali misure possano incidere solo su vicende penali e non sulle inadempienze contrattuali che hanno motivato l’esclusione per illecito professionale.
L’articolo 98 definisce cosa costituisce grave illecito professionale. Il TAR si sofferma sull’applicazione di questa norma, specificando che la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto costituisce fatto tipizzato idoneo alla valutazione di affidabilità; la decisione della stazione appaltante è stata controlata sotto il profilo della ragionevolezza e dell’adeguata motivazione, risultando immune da vizi.



