24/09/2025
Art. 1Art. 5Art. 94Art. 95

Annullamento dell’aggiudicazione per errata attribuzione punteggio e invalidità del contratto in gara PNRR per asilo nido (CIG B34DC3D9A7 – Comune di Caserta)

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha accolto il ricorso proposto da AR.CO Edil S.r.L. contro l’aggiudicazione a favore di Alfa Group Costruzioni S.r.L. della gara per la progettazione e costruzione di un asilo nido a Caserta, finanziata con fondi PNRR. Sono stati riconosciuti errori nell’attribuzione dei punteggi (erroneo riconoscimento all’aggiudicataria della certificazione ISO 45000 e punteggi BIM non coerenti). Il ricorso incidentale di Alfa Group, che chiedeva l’esclusione di AR.CO per carenze dichiarative del direttore tecnico, è stato respinto in quanto le dichiarazioni sono risultate sostanzialmente rese. La stipula del contratto avvenuta durante la sospensione cautelare dell’aggiudicazione è stata dichiarata inefficace, con annullamento sia della graduatoria sia del contratto: il Comune dovrà aggiudicare e stipulare il nuovo contratto con AR.CO Edil S.r.L.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su due principali profili: da un lato, la fondatezza delle doglianze di AR.CO Edil S.r.L. sull’errata attribuzione dei punteggi nella graduatoria (in particolare l’assegnazione di 1 punto per la certificazione ISO 45000 all’aggiudicataria, che non la possedeva, e l’attribuzione di un punteggio superiore per BIM senza valide motivazioni), dall’altro lato il rigetto del ricorso incidentale che contestava l’ammissione di AR.CO per un’omissione formale nelle dichiarazioni del direttore tecnico. Il Collegio ha ritenuto che le dichiarazioni richieste dagli articoli 94 e 95 del Codice degli Appalti siano state comunque rese nel modello B, e che un’irregolarità formale non può comportare automatica esclusione, tanto più in presenza del principio del risultato e del soccorso istruttorio. In merito alla stipulazione del contratto, la Corte ha rilevato che esso è nullo poiché stipulato in pendenza di sospensione cautelare dell’aggiudicazione: l’effetto sospensivo non era stato superato da successivi provvedimenti, rendendo inefficace l’atto. Pertanto, la graduatoria è annullata e la stazione appaltante dovrà procedere all’aggiudicazione ad AR.CO, senza possibilità di subentro perché manca un contratto validamente stipulato.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è stato determinante nell’interpretazione delle irregolarità formali sulle dichiarazioni: la sentenza ha privilegiato la sostanza (dichiarazione effettivamente resa) rispetto alla forma, sostenendo che l'interesse primario è il corretto esito della gara e la selezione del migliore concorrente, al di là di errori meramente documentali.

Articolo 5

Il Collegio richiama il principio di buona fede e affidamento sia nella valutazione della regolarità delle dichiarazioni (ritenendo prevalente il comportamento sostanzialmente corretto rispetto a vizi meramente formali) sia nell’escludere l’innocenza dell’affidamento di Alfa Group nel contratto stipulato durante la sospensione cautelare. Viene inoltre ribadita la responsabilità degli operatori economici nelle loro condotte in gara.

Articolo 94

L’articolo è stato discusso a proposito delle dichiarazioni sulle cause di esclusione automatica (condanne, antimafia ecc.) che devono essere presentate anche dai direttori tecnici. Il ricorso incidentale lamentava l’omissione della dichiarazione nel Modello A da parte del direttore tecnico di AR.CO; il TAR ha ritenuto che la dichiarazione sia stata comunque resa nel Modello B, quindi non ricorrendo una causa di esclusione automatica.

Articolo 95

La questione era legata al grave illecito professionale: il ricorso incidentale sosteneva che l’omissione della dichiarazione fosse indice di inaffidabilità e quindi motivo di esclusione non automatica. Tuttavia, il TAR ha valorizzato la sostanza del comportamento, affermando che l’illecito non sussiste se la dichiarazione è comunque presente, seppur in altro modulo, e che la sanzione espulsiva non si giustifica per mera irregolarità formale.

Articoli di riferimento