25/05/2026
Art. 5Art. 110

Esclusione per Offerta Anomala in Gara di Servizi Educativi: Rigetto del Ricorso della Società Cooperativa Sociale La Cicala

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso della Società Cooperativa Sociale La Cicala contro la sua esclusione dalla gara per la gestione degli asili nido "E. Morante" e "Zucca Fatata" nel Comune di Quarto. La società era stata esclusa per aver presentato un'offerta giudicata anomala, in quanto non congrua rispetto al necessario impiego di personale, con sottostima dei costi e senza adeguate giustificazioni. Il ricorso, fondato sulla presunta violazione del contraddittorio procedimentale e su un difetto di motivazione dell’esclusione, è stato rigettato poiché la stazione appaltante ha correttamente condotto la verifica di congruità dell’offerta secondo le norme di legge.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sulla valutazione che l’offerta presentata dalla ricorrente comportava una riduzione del costo della manodopera e del monte ore lavorate non giustificata da elementi oggettivi e in contrasto con le normative di settore, in particolare quelle relative ai rapporti minimi tra educatori e bambini. La commissione di gara ha ritenuto inattendibili le spiegazioni fornite dalla ricorrente, rilevando discrasie tra l’offerta tecnica e i giustificativi successivi, nonché errori nella stima delle ore lavorative e nel calcolo dei costi (es. riduzione arbitraria delle ore non lavorate e delle tutele sindacali). Il TAR ha anche escluso la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché i rilievi della commissione sono stati elaborati partendo dai documenti presentati dalla stessa ricorrente e non sono emersi nuovi motivi di esclusione. In sostanza, la stazione appaltante ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale nella valutazione dell’anomalia dell’offerta, garantendo la tutela del servizio pubblico mediante la salvaguardia di regole inderogabili in materia di sicurezza e qualità del servizio educativo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 5

La ricorrente ha invocato la violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento sostenendo che l’esclusione sarebbe stata fondata su motivi nuovi e non conosciuti in precedenza, ledendo così il suo affidamento in una condotta corretta da parte della stazione appaltante. Il TAR ha tuttavia ritenuto che la stazione appaltante si sia attenuta a tali principi, elaborando i rilievi sulla base dei documenti già presentati dalla concorrente e rispettando il diritto di contraddittorio procedimentale.

Articolo 110

L’esclusione dell’offerta della ricorrente è stata pronunciata nell’ambito del subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, previsto dall’art. 110 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante ha seguito la procedura: richiesta di spiegazioni, valutazione della documentazione giustificativa, e decisione motivata di esclusione per inattendibilità e insostenibilità dell’offerta, in linea con i criteri di congruità, serietà e realizzabilità previsti dalla norma. Il TAR conferma che la verifica ha riguardato l’intera offerta e non singole voci, come richiesto dall’articolo.

Articoli di riferimento