Legittimità dell'esclusione per mancato sopralluogo obbligatorio con personale della stazione appaltante in gara d'appalto per servizio integrato di igiene urbana
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso della società Gruppo Capasso S.r.l., esclusa dalla gara per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana del Comune di Procida per non aver effettuato il sopralluogo obbligatorio secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. La clausola che imponeva il sopralluogo in presenza del personale della stazione appaltante è risultata legittima e non contraria alla normativa vigente. La mancata effettuazione del sopralluogo assistito ha comportato la legittima esclusione della ricorrente. Anche le altre doglianze, fra cui la richiesta di soccorso istruttorio e le contestazioni relative alla capacità tecnica e alla procedura di gara, sono state rigettate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Tribunale si fonda sulla legittimità dell’articolo 11 del disciplinare di gara che prevede il sopralluogo obbligatorio con il personale della stazione appaltante, ritenuto un requisito sostanziale per assicurare la corretta conoscenza del luogo e la formulazione consapevole dell’offerta. L’esclusione per mancato rispetto di tale requisito è pertanto legittima, poiché la clausola non configura una causa di esclusione arbitraria o ulteriore, ma una condizione essenziale per una corretta partecipazione alla gara. Il principio di autodichiarazione o delega non può sostituire la presenza fisica del personale dell’amministrazione, necessaria a garantire la serietà e completezza dell’ispezione. Inoltre, la mancata concessione del soccorso istruttorio non è censurabile in quanto il sopralluogo è un adempimento preliminare indispensabile e non sanabile successivamente. Le ulteriori censure, quali la legittimità della gestione della gara da parte di ASMEL e la contestazione di mancato riferimento ai criteri ambientali minimi, sono state ritenute infondate in quanto non dimostrate e comunque non idonee a invalidare la procedura. L’esclusione pertanto è confermata e il ricorso respinto.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 del D.lgs. 36/2023 è stato invocato dalla ricorrente per contestare la validità della clausola che imponeva il sopralluogo obbligatorio come causa di esclusione. Il Tribunale ha chiarito che tale clausola non costituisce una causa di esclusione ulteriore rispetto alle tipizzate, bensì un requisito sostanziale connesso alla formulazione consapevole dell’offerta, pertanto non è nulla né illegittima in base al principio di tassatività delle cause di esclusione stabilito dall'art. 10 comma 2.
L’articolo 92 è stato citato per confermare che la stazione appaltante deve fissare termini adeguati per la presentazione delle offerte, considerando anche il tempo necessario per visite al luogo qualora indispensabili per la formulazione dell’offerta. Il Tribunale ha rilevato come la normativa riconosca la rilevanza della visita dei luoghi, giustificando l’obbligo del sopralluogo assistito previsto dal disciplinare e respingendo la tesi della ricorrente secondo cui tale obbligo fosse sproporzionato o inutilmente formalistico.



