25/08/2025
Art. 110

Rigetto del ricorso avverso l'aggiudicazione dell'appalto per il multiservizio tecnologico dell'AORN Sant’Anna e San Sebastiano: valutazione di affidabilità, discrezionalità tecnico-amministrativa e verifica di anomalia

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso di GETEC Italia S.p.A. contro l'aggiudicazione del servizio di manutenzione impianti all'impresa SIRAM S.p.A., confermando la legittimità dell'operato della stazione appaltante. Il tribunale ha ritenuto infondate le censure sull'affidabilità dell'aggiudicataria, sulla correttezza dell'attribuzione dei punteggi tecnici, e sulla mancata verifica di anomalia dell'offerta. La sentenza ribadisce i limiti del controllo giurisdizionale rispetto alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione e della commissione tecnica di gara.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza conferma che la stazione appaltante ha correttamente valutato la posizione di SIRAM S.p.A. rispetto ai requisiti di affidabilità e ai presupposti per l'esclusione dalla gara, operando una motivata istruttoria sulle vicende penali, fiscali e contrattuali segnalate dalla ricorrente, senza ravvisare cause di esclusione automatica né gravi illeciti professionali. Inoltre, il TAR chiarisce che le valutazioni tecniche della commissione di gara sull'attribuzione dei punteggi rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica loro riconosciuta e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, abnormità o travisamento, elementi non ricorrenti nel caso di specie. Infine, la decisione di non procedere alla verifica di anomalia dell’offerta, in assenza di indizi manifesti di incongruità e nelle ipotesi non obbligatorie ex art. 110 d.lgs. 36/2023, è espressione della discrezionalità amministrativa e non richiede specifica motivazione, salvo vizi evidenti assenti nella fattispecie. Pertanto, il ricorso viene integralmente rigettato, con condanna alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L’articolo 110 del d.lgs. 36/2023 viene richiamato per definire gli obblighi della stazione appaltante riguardo alle offerte anormalmente basse. Nella sentenza, il TAR spiega che la verifica di anomalia dell’offerta non era obbligatoria in assenza di indici specifici di anomalia e che la scelta di non procedere a tale verifica rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o errore di fatto. Il TAR conferma che l’amministrazione può motivatamente decidere di non avviare detta verifica quando non ricorrano le condizioni indicate dalla norma.

Articoli di riferimento