26/09/2025
Art. 59Art. 71Art. 90

Cessazione della materia del contendere per la revoca della revoca in una gara d'appalto per servizi di brokeraggio assicurativo presso l'ASL Napoli 3 Sud

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Sintesi della Sentenza

La sentenza riguarda una controversia promossa da Aon S.p.A., risultata prima graduata in una gara indetta dall’ASL Napoli 3 Sud per il servizio di brokeraggio assicurativo. L’ASL aveva revocato la gara per la possibile attivazione di una gara regionale centralizzata, ma successivamente ha revocato i provvedimenti di autotutela e riattivato la procedura di gara, riconoscendo che i presupposti della revoca originaria non erano corretti. Essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR Campania, Sezione Nona, ha rilevato che l’ASL Napoli 3 Sud, revocando i propri precedenti atti di revoca e riattivando la gara con salvezza della graduatoria provvisoria, ha di fatto accolto le doglianze della società ricorrente. La motivazione della revoca, legata alla possibile centralizzazione del servizio a livello regionale, era già stata considerata nella documentazione di gara e non rappresentava una sopravvenienza idonea a giustificare l’autotutela. Avendo l’ASL riconosciuto la non correttezza dei propri provvedimenti e ripreso la procedura, l’interesse della ricorrente è stato soddisfatto e non vi è più materia su cui decidere. Le spese sono compensate salvo il contributo unificato, a carico dell’ASL.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 59

L’articolo 59 viene applicato in relazione alla tipologia di gara (accordo quadro) per il servizio di brokeraggio assicurativo. La procedura di gara era finalizzata proprio alla stipula di un accordo quadro, secondo le modalità e i limiti previsti dall’articolo, che disciplina la durata, la selezione e l’eventuale risoluzione anticipata in caso di centralizzazione degli acquisti.

Articolo 71

L’articolo 71 è stato invocato perché la gara in questione è stata indetta come procedura aperta, ossia aperta a tutti gli operatori economici interessati, secondo le regole sulle tempistiche e le modalità di bando stabilite dall’articolo.

Articolo 90

L’articolo 90 è richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla lesione dell’affidamento maturato a seguito della comunicazione degli esiti della gara. La ricorrente contesta la revoca, ritenendo che le comunicazioni obbligatorie e i tempi previsti non siano stati correttamente rispettati, e che siano state violate le garanzie di trasparenza e tutela dell’affidamento previste dall’articolo.

Articoli di riferimento