Cessazione della materia del contendere in una gara pubblica per l'affidamento di forniture elettromedicali dopo retrocessione di aggiudicazione e assegnazione al ricorrente
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del TAR Campania riguarda il ricorso presentato da M.Tek. Società Artigianale che aveva impugnato una serie di atti relativi alla procedura di gara per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, contestando le aggiudicazioni prima a favore di ALTAMED S.r.l. e poi di M.End.El. S.r.l. Durante il giudizio, vista l'accoglienza di una misura cautelare e la successiva revoca delle aggiudicazioni contestate, la stazione appaltante ha attribuito la fornitura proprio alla società ricorrente. Poiché la pretesa di M.Tek. è stata integralmente soddisfatta, il TAR dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR valuta il ricorso principale e i motivi aggiunti con cui la ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti di gara e delle aggiudicazioni, nonché il riconoscimento del proprio diritto all’aggiudicazione e al risarcimento. Dopo la presentazione del ricorso, la stazione appaltante, prima per ottemperare a misure cautelari poi per rivedere la posizione in graduatoria, ha revocato le precedenti aggiudicazioni assegnando la gara proprio a favore della ricorrente. Essendo stato accolto integralmente il bene della vita richiesto dalla ricorrente (cioè l’aggiudicazione della fornitura), questa ha dichiarato il proprio sopravvenuto difetto d’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR, applicando il principio della cessazione della materia del contendere in casi di soddisfazione totale delle pretese dell’attore, ha chiuso il processo e condannato la stazione appaltante alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 93 del D.lgs. 36/2023 è stato espressamente richiamato nei provvedimenti di nomina della commissione giudicatrice (delibera del dirigente), sottolineando la correttezza della procedura di valutazione delle offerte da parte di una commissione composta secondo i criteri di competenza e imparzialità previsti dal Codice. La conformità della commissione giudicatrice alla normativa è stata oggetto di impugnazione e rientra tra gli aspetti su cui si è innestato il contenzioso amministrativo, pur risultando superata la questione per effetto della nuova aggiudicazione in favore della ricorrente.



