27/01/2025
Art. 94

Esclusione illegittima di un operatore economico per effetto indiretto del fallimento dell'affittante in gara pubblica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha accolto il ricorso di Ecology S.r.l. contro l'esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di raccolta integrata rifiuti nel comune di Nola, annullando i provvedimenti che avevano disposto l’esclusione. La stazione appaltante aveva escluso la società perché aveva utilizzato i requisiti economico-finanziari di una società fallita da cui aveva preso in affitto il ramo d’azienda. Il Tribunale ha ritenuto illegittima l’esclusione poiché la liquidazione giudiziale della società affittante non può automaticamente ricadere sulla società affittuaria senza un accertamento concreto di continuità sostanziale tra le due imprese. In particolare, Ecology s.r.l. aveva acquisito il ramo d’azienda tramite procedura fallimentare autorizzata e competitiva, con conseguente discontinuità gestionale.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sul principio che le cause di esclusione automatica da una gara previste dall’art. 94 del Codice degli Appalti devono essere interpretate con rigore e tassatività, applicandosi esclusivamente al soggetto partecipante e non a terzi, salvo che vi sia una comprovata continuità sostanziale tra soggetto fallito e affittuario del ramo d’azienda. La stazione appaltante ha motivato l’esclusione basandosi su un principio di “contagio” automatico della fallibilità dell’affittante sulla ricorrente, senza però aver dimostrato la sussistenza di una continuità gestionale o imprenditoriale che giustificasse tale trasferimento delle conseguenze negative. L’affitto è stato concluso nell’ambito di una procedura fallimentare regolata, con parere vincolante dei creditori e autorizzazione giudiziale, ed è quindi atto valido che rompe la continuità tra le due gestioni. La giurisprudenza citata conferma che l’esclusione può avvenire solo se emergono indizi di continuità sostanziale tra le imprese; diversamente, l’esclusione è illegittima. Pertanto l’esclusione basata sulla sola circostanza del fallimento dell’affittante è infondata e deve essere annullata.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L’articolo 94 del d.lgs. 36/2023 disciplina le cause tassative di esclusione automatica dalla partecipazione alla gara. Nel caso di specie, l’esclusione di Ecology s.r.l. è stata impugnata proprio perché subentrata automaticamente in relazione al fallimento della società affittante, senza che fosse accertata una causa specifica di esclusione applicabile direttamente alla concorrente. Il Tribunale ha evidenziato che la causa di esclusione prevista dal comma 5 di tale articolo riguarda il soggetto che partecipa alla gara e che non può essere estesa automaticamente per effetto di vicende (fallimento) di terzi diversi e indipendenti, salvo che vi sia continuità sostanziale e gestionale tra le imprese. L’applicazione dell’articolo 94 è quindi stata corretta nell’indicare la necessità di un accertamento concreto e non di un’applicazione automatica del principio di esclusione.

Articoli di riferimento