Esclusione dalla gara d’appalto per mancato rispetto dei requisiti minimi della lex specialis: legittimità dell’operato della stazione appaltante ed esclusioni dal soccorso istruttorio
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato da Ludeca S.r.l. (mandataria di RTI Ludeca-Gesan) avverso il provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento triennale dei servizi di prenotazione e cassa presso l’AORN dei Colli. L’esclusione era stata motivata dal mancato rispetto del requisito minimo di 11 sportelli di front office previsto dal capitolato. Il TAR, interpretando rigidamente la lex specialis, ha ritenuto corretta l’esclusione in quanto la ricorrente aveva progettato il servizio sulla base dei vincoli temporanei dei locali e non sul requisito minimo richiesto, offrendo solo 8 postazioni fisiche e 2 virtuali per un totale di ore lavorate inferiore a quelle richieste. È stato ritenuto inammissibile e comunque infondato anche il ricorso contro l’aggiudicazione alla controinteressata. Il soccorso istruttorio non era attivabile per integrare o sanare difformità sostanziali dell’offerta tecnica.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR evidenzia che nelle gare pubbliche il rispetto rigoroso dei requisiti minimi previsti dalla legge di gara (lex specialis) rappresenta un elemento fondamentale di conformità delle offerte. Nel caso specifico, la ricorrente ha calibrato la propria offerta in base ad una situazione contingente (locali in ristrutturazione), prevedendo meno sportelli di quelli prescritti dal capitolato e meno ore lavorate, senza proporre una soluzione conforme ai requisiti minimi previsti. Il principio giurisprudenziale applicato impone l’esclusione automatica, anche in assenza di una sanzione espulsiva espressa, qualora la difformità riguardi specifiche tecniche minime e obbligatorie. Quanto al soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023, si ribadisce che non è attivabile per sanare difformità sostanziali dell’offerta tecnica: i chiarimenti sono ammessi solo su elementi secondari o per superare ambiguità, non per integrare requisiti essenziali mancanti. Quanto alle censure contro l’aggiudicazione alla controinteressata, il TAR rileva che la lex specialis non imponeva l’obbligo di indicare la localizzazione precisa delle postazioni, ma solo il rispetto dei minimi previsti, e l’offerta aggiudicataria soddisfaceva tali requisiti. Da ultimo, la ricorrente non aveva interesse concreto a contestare l’aggiudicazione in quanto esclusa a monte. La sentenza conferma l’esclusione e il rigetto di tutti i motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 101 del d.lgs. 36/2023 (soccorso istruttorio) è stato richiamato dalla ricorrente per lamentare la mancata attivazione del procedimento volto a chiarire la propria offerta tecnica. Il TAR chiarisce, conformemente alla giurisprudenza, che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o sanare difformità sostanziali ovvero la mancanza di requisiti minimi previsti dalla lex specialis, ma solo per chiarimenti in caso di ambiguità su elementi non essenziali. Nel caso concreto, la difformità dell’offerta rispetto al requisito minimo degli sportelli non era ambigua ma costitutiva, per cui la stazione appaltante era tenuta all’esclusione senza attivare alcun soccorso istruttorio.



