27/10/2025
Art. 50Art. 54Art. 90Art. 108Art. 110

Annullamento dell'aggiudicazione per errata esclusione di offerta non anomala in gara per lavori stradali nel Comune di Casagiove

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha accolto il ricorso della ditta Di Caterino e annullato l'aggiudicazione della gara alla società MOSTRAD S.r.l., ritenendo illegittima l'esclusione dell'offerta della ricorrente, che aveva presentato il maggior ribasso ma non aveva superato la soglia di anomalia. Il giudice ha precisato che le offerte rientranti nel cosiddetto 'taglio delle ali' devono solo essere accantonate ai fini del calcolo della soglia e non escluse dalla gara se non sono anomale. Il TAR ha ordinato al Comune di Casagiove di attenersi a tale principio, disponendo l'inefficacia dell'eventuale contratto già stipulato.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza sancisce che, nelle gare di appalto gestite con il criterio del prezzo più basso e applicazione del cosiddetto 'Metodo A' per la determinazione della soglia di anomalia (ai sensi dell'Allegato II.2 del Codice degli appalti), solo le offerte che superano la soglia di anomalia devono essere escluse automaticamente dalla gara. Quelle semplicemente accantonate per il calcolo della soglia (il cosiddetto 'taglio delle ali'), ma che presentano un ribasso inferiore alla soglia stessa, restano valide e meritano di essere valutate per l'aggiudicazione. Il TAR ha accertato che il Comune aveva frainteso la disciplina escludendo l'offerta della ricorrente (pur non essendo anomala), invece di considerarla tra le aggiudicabili. Tale interpretazione trova conforto sia nel dato letterale della normativa sia nella giurisprudenza consolidata, anche in relazione alla disciplina previgente. Pertanto, l'aggiudicazione alla società controinteressata è stata annullata per violazione dei principi di correttezza e convenienza nella scelta dell'offerta migliore per la Pubblica Amministrazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 50

L'articolo è stato citato per individuare la procedura corretta (negoziata senza bando) con la quale è stata indetta la gara per lavori stradali di importo inferiore alle soglie europee. Il giudice verifica che la procedura adottata rientri nel quadro previsto dalla norma.

Articolo 54

L'articolo è richiamato dal disciplinare di gara per disciplinare l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo il Metodo A dell'Allegato II.2. La sentenza si sofferma sulla corretta applicazione di questa norma, chiarendo che l'esclusione riguarda solo le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia, mentre quelle accantonate per il calcolo, ma non anomale, devono essere considerate valide.

Articolo 90

La norma viene menzionata in relazione all'obbligo della stazione appaltante di comunicare tempestivamente agli offerenti l'esito della gara e le relative determinazioni, garantendo trasparenza e conoscibilità dei provvedimenti impugnabili.

Articolo 108

L'articolo è invocato nella doglianza del ricorrente per sostenere che l'offerta economicamente più vantaggiosa (in questo caso, il maggior ribasso non anomalo) doveva essere aggiudicata alla ditta Di Caterino, in quanto rispondente ai criteri di economicità e convenienza sanciti dalla norma.

Articolo 110

L'articolo è centrale nella motivazione della sentenza: disciplina la valutazione delle offerte anormalmente basse, stabilendo che solo le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia devono essere escluse. Il TAR ribadisce che l'offerta della ricorrente non era anomala e quindi non andava esclusa. La corretta applicazione di questa norma ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione.

Articoli di riferimento