Illegittimità della ripartizione anticipata delle quote di fornitura in una gara pubblica: violazione della lex specialis e dell’autovincolo della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha annullato la determina e gli atti collegati con cui l’ASL Napoli 1 aveva assegnato in modo diretto e immediato le quote di fornitura (compresa la quota del 70%) tra gli operatori economici partecipanti alla gara per la fornitura di materiali sanitari, in violazione delle regole fissate dal bando (lex specialis). In particolare, la suddivisione delle quantità avrebbe dovuto avvenire solo dopo l’aggiudicazione, e sulla base di specifiche esigenze tecnico-funzionali e cliniche espresse dai chirurghi, non prima e non su base presuntiva. Il ricorso è stato dunque accolto perché la stazione appaltante ha modificato illegittimamente le regole di gara, ledendo le aspettative degli operatori utilmente classificati.
Spiegazione Dettagliata
La decisione qualifica come illegittima la condotta dell’Amministrazione che, disattendendo le disposizioni della lex specialis, ha anticipato la ripartizione delle quote di fornitura riservate agli aggiudicatari (il 70% da assegnare in base a motivate esigenze cliniche dopo l’aggiudicazione) già in fase di aggiudicazione, utilizzando criteri presuntivi e senza coinvolgere i destinatari secondo la procedura prevista. Il TAR chiarisce che la stazione appaltante è vincolata dalle regole che essa stessa ha stabilito nel bando e non può modificarle in corso di gara, nemmeno invocando esigenze di piattaforma o sopravvenienze normative (non applicabili ratione temporis). Si riafferma così il principio dell’autovincolo, secondo cui la PA è tenuta a osservare la propria lex specialis, e il rispetto delle fasi procedurali previste, a tutela della par condicio e dell’affidamento dei concorrenti. L’annullamento degli atti impugnati deriva dalla violazione di tali regole fondamentali.



