Annullamento dell’aggiudicazione per mancata verifica dell’equivalenza dei contratti collettivi nella gara per la manutenzione dello stadio 'Maradona'
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha annullato l’aggiudicazione di una gara d’appalto biennale per la manutenzione e la gestione tecnica dello stadio ‘Diego Armando Maradona’, in quanto la stazione appaltante non ha verificato la reale equivalenza tra il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) dichiarato dall’aggiudicataria (Edile Industria) e quello richiesto dal disciplinare per le attività di gestione impianti elettrici (Metalmeccanici). Secondo il Tribunale, la stazione appaltante ha omesso un’istruttoria effettiva sulla tutela dei lavoratori, come richiesto dalla normativa, e si è limitata ad accogliere la dichiarazione dell’operatore senza la necessaria verifica comparativa, rendendo illegittimo il provvedimento di aggiudicazione. Il TAR ha quindi annullato l’aggiudicazione con obbligo di riedizione del procedimento e nuova verifica conforme all’art. 11 del Codice degli Appalti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’applicazione rigorosa dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di indicare un CCNL di riferimento per ogni tipologia di attività oggetto d’appalto e di verificare, ove un operatore applichi un CCNL diverso, la piena equivalenza delle tutele economiche e normative offerte ai lavoratori. Nel caso di specie, l’appalto era 'misto' (lavori e servizi) e la lex specialis prevedeva l’applicazione del CCNL Edile per le attività edilizie e del CCNL Metalmeccanici per la gestione tecnica degli impianti elettrici. L’aggiudicataria ha dichiarato di applicare unicamente il CCNL Edile Industria, fornendo una dichiarazione di equivalenza non sottoposta ad alcuna verifica motivata o confronto effettivo da parte della stazione appaltante. Il TAR precisa che la motivazione ‘per relationem’ o l’accettazione passiva della dichiarazione dell’offerente non sono sufficienti: è richiesta un’istruttoria esplicita e un confronto approfondito sulle condizioni economiche e normative tra i CCNL coinvolti. La mancanza di questa verifica rende illegittima l’aggiudicazione. La sentenza chiarisce inoltre che, in caso di gare con prestazioni diverse e relative a più settori, la presunzione di equivalenza vale solo all’interno del medesimo settore e non può essere estesa a mansioni estranee (come la parte metalmeccanica qui in esame). Le altre censure (esclusione per falsa dichiarazione, requisiti di abilitazione, attribuzione dei punteggi tecnici) sono state ritenute assorbite o infondate, in quanto la questione principale risulta risolutiva.
Collegamenti al Codice Appalti
È la norma centrale della decisione. Stabilisce l’obbligo della stazione appaltante di individuare nei documenti di gara il CCNL di riferimento e, se un operatore indica un CCNL diverso, di verificarne l’equivalenza in termini di tutele offerte ai lavoratori. La sentenza rileva che questa verifica, che deve essere piena e motivata, è stata omessa, determinando l’illegittimità dell’aggiudicazione. Il TAR richiama le modalità e i principi di valutazione previsti dall’art. 11, sottolineando che la verifica deve avvenire prima dell’aggiudicazione e non può essere sanata in sede processuale.
Disciplinava la tipologia di procedura (accordo quadro biennale) utilizzata per la gara oggetto di controversia. L’articolo fornisce il quadro giuridico su come si debbano gestire gli accordi quadro, stabilendo la trasparenza e la non alterazione delle regole concorrenziali nella selezione dell’aggiudicatario. La legittimità della procedura, tuttavia, risultava viziata a monte per la mancata osservanza dell’art. 11 in tema di corretto trattamento dei lavoratori.
Rilevante per definire che la procedura selettiva seguita era una procedura aperta, cioè accessibile a qualsiasi operatore, e ne disciplina le modalità e i termini. Pur non essendo motivo diretto di annullamento, l’articolo è richiamato per inquadrare lo svolgimento della procedura di gara nel rispetto delle tempistiche e delle regole di pubblicità e trasparenza, a contesto della controversia.
È richiamato perché la valutazione di equivalenza tra i CCNL deve avvenire secondo le modalità e il rigore previsti per la verifica delle offerte anomale: la stazione appaltante deve motivare, con un’analisi tecnica, la propria valutazione su congruità e sostenibilità del diverso CCNL proposto. Tuttavia, nella fattispecie esaminata, tale verifica non è stata effettuata, così come previsto dall’art. 110 e dai rinvii dell’art. 11, determinando il vizio di legittimità dell’aggiudicazione.



