Annullamento aggiudicazione e dichiarazione di inefficacia ex tunc del contratto per carenza dei requisiti tecnici nella progettazione (gara riqualificazione ex Caivano Arte, TAR Campania, sez. I, sentenza 2026)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha accolto il ricorso della società Smarig s.r.l., seconda graduata, annullando l'aggiudicazione dell'appalto alla ATI Conpat per la riqualificazione dell'auditorium ex Caivano Arte, e dichiarando inefficace ex tunc il relativo contratto già stipulato. La decisione si fonda sulla mancata dimostrazione, da parte dell'aggiudicataria, del possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la progettazione, in particolare per la categoria Strutture S.04, come imposto dal disciplinare di gara e dall'art. 94 del Codice degli Appalti. Il certificato prodotto dall'aggiudicataria era stato rilasciato da un soggetto privato (Consorzio HUB) e non dall'amministrazione committente pubblica, come richiesto. Inoltre, l'amministrazione non ha effettivamente svolto le verifiche necessarie prima della stipula del contratto. Il TAR, rilevata l'illegittimità degli atti, ha disposto il subentro della ricorrente, salvo verifica dei requisiti, e ha compensato le spese tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza annulla l'aggiudicazione e il contratto d'appalto perché l'ATI Conpat non ha dimostrato, secondo le regole stabilite dal disciplinare di gara e dal Codice dei Contratti Pubblici, di possedere i requisiti tecnico-professionali necessari per la progettazione, elemento fondamentale in un appalto integrato progettazione-esecuzione. In particolare, la controinteressata ha prodotto un certificato di servizio svolto rilasciato da un consorzio privato e non dall'ente pubblico committente, come invece tassativamente richiesto dalla lex specialis, risultando quindi priva della prova richiesta. La stazione appaltante non ha esercitato un'adeguata istruttoria né compiuto le verifiche dopo l'aggiudicazione e prima della stipula, nonostante fossero previste deroghe procedurali in ragione dell'urgenza dell'intervento. Il TAR ha ritenuto tale mancanza insanabile con il soccorso istruttorio, ha annullato l'aggiudicazione e il contratto (inefficacia ex tunc), e ha ordinato il subentro di Smarig s.r.l., previa la verifica dei requisiti. Non sussistendo condizioni per il risarcimento, questa tutela è stata ritenuta assorbente della domanda risarcitoria.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 3, che sancisce i principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, è implicitamente richiamato a fondamento dell’intera vicenda perché la gara e il suo esito, viziato da inadeguata dimostrazione dei requisiti e da omissione nelle verifiche, ledono i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza che sono alla base della disciplina degli appalti pubblici.
L’articolo 94, che disciplina le cause di esclusione automatica degli operatori economici, è stato applicato per giustificare l’esclusione dell’aggiudicataria. L’ATI Conpat, tramite la progettista indicata, non ha dimostrato il requisito tecnico-professionale richiesto, mancando la prova documentale idonea (certificato rilasciato da soggetto pubblico) relativa al servizio di progettazione. Questa carenza è espressamente prevista come causa di esclusione dalla procedura di gara. Il mancato possesso e la mancata prova del requisito comportano l'automatica esclusione, ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023.



