Esclusione da gara per mancata presentazione tempestiva della certificazione CE: la legittimità della richiesta e i limiti del soccorso istruttorio
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto da Olympus Italia s.r.l. avverso la sua esclusione dalla procedura di gara, indetta da So.Re.Sa. s.p.a., relativa alla fornitura di dispositivi per endoscopia. L’esclusione era motivata dalla mancata allegazione, in fase di offerta, della certificazione CE richiesta per il dispositivo proposto. Il tentativo della ricorrente di fornire la documentazione corretta solo dopo apposita richiesta della stazione appaltante è stato considerato tardivo e non sanabile tramite soccorso istruttorio, poiché la certificazione CE costituisce elemento essenziale dell’offerta tecnica. Il giudice ha ribadito che la disciplina di gara e il principio dell’autoresponsabilità impongono al concorrente la puntuale produzione dei documenti richiesti, limitando il potere della stazione appaltante di richiedere integrazioni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza motiva il rigetto del ricorso sulla base di due ragioni principali. Primo, la legge di gara imponeva espressamente l’allegazione della certificazione CE per il prodotto offerto, requisito da soddisfare al momento della presentazione dell’offerta. Il concorrente non può rimediare all’omessa produzione di un documento essenziale dell’offerta tecnica tramite soccorso istruttorio, come riconosciuto dalla giurisprudenza e previsto dall’art. 101 d.lgs. 36/2023. Secondo, l’eventuale regime transitorio previsto dal Regolamento (UE) 2017/745 non esonera l’operatore dall’obbligo di allegare la certificazione CE, se in possesso. Il principio di autoresponsabilità impone che ogni errore o omissione nella presentazione dei documenti ricada sul concorrente, non potendo la stazione appaltante supplire d’ufficio. Pertanto, la stazione appaltante ha agito correttamente escludendo Olympus, che aveva fornito la certificazione richiesta solo dopo la scadenza del termine, in violazione della lex specialis di gara e dei principi di parità e trasparenza.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 101 disciplina il soccorso istruttorio, consentendo la regolarizzazione dei documenti mancanti o incompleti, ma ne esclude l’applicazione per gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica. Nel caso di specie, la certificazione CE rappresentava un elemento essenziale e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non poteva essere integrata né sostituita dopo la scadenza, neppure in risposta a una richiesta della stazione appaltante. La sentenza richiama esplicitamente questa esclusione, affermando che la produzione successiva del certificato CE costituisce produzione di nuovo documento e non mera chiarificazione, pertanto non consentita ex art. 101 d.lgs. 36/2023.



