Legittimità dell’esclusione per mancata allegazione della corretta dichiarazione di conformità nella gara per dispositivi medici – Principio di autoresponsabilità e limiti del soccorso istruttorio
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso di Olympus Italia contro la sua esclusione dal lotto 45 di una gara pubblica per la fornitura di pinze endoscopiche, motivata dalla mancata presentazione – nei termini e nelle forme richieste dalla legge di gara – della dichiarazione di conformità UE e della corretta certificazione CE relativa al prodotto offerto. Il Tribunale ha confermato che la stazione appaltante non può accogliere documentazione sostitutiva o pervenuta successivamente alla scadenza, quando si tratta di requisiti essenziali dell’offerta tecnica. I motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione del lotto ad altri operatori sono stati dichiarati improcedibili in quanto conseguenti alla legittima esclusione della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza sancisce che la procedura di gara pubblica è vincolata al rispetto della lex specialis (regole di gara), la quale, in questo caso, imponeva l’allegazione della dichiarazione di conformità e della corretta certificazione CE sin dalla presentazione dell’offerta. Olympus Italia non ha assolto a tale onere, fornendo documenti non riferibili al dispositivo in gara e, solo successivamente, documentazione diversa da quella richiesta. Il TAR sottolinea che il principio di parità di trattamento e quello di autoresponsabilità degli offerenti impediscono di consentire integrazioni tardive di elementi essenziali dell’offerta tecnica attraverso il cosiddetto soccorso istruttorio. La stazione appaltante non è tenuta né a ricercare d’ufficio la conformità né a colmare le carenze documentali dell’operatore. L’esclusione è dunque legittima e non determina alcun diritto dell’escluso a impugnare l’aggiudicazione a terzi, venendo meno il suo interesse giuridico alla prosecuzione del giudizio.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è richiamato per affermare il principio che il soccorso istruttorio non si applica a carenze riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica o economica. Nel caso di specie, la mancata allegazione della dichiarazione di conformità e della corretta certificazione CE rappresentava una violazione insanabile delle prescrizioni di gara, alla quale non era possibile rimediare tramite integrazione tardiva o produzione di nuovi documenti successivamente alla scadenza dei termini. Il TAR ribadisce che il potere della stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio trova un preciso limite laddove sia in discussione la validità o la completezza dell’offerta stessa.



