Respinto il ricorso sulla legittimità dell’aggiudicazione del servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Serrara Fontana: applicazione rigorosa dei principi di tassatività delle esclusioni, favor partecipationis e del risultato secondo il nuovo Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso della S.B. Ecology S.r.l. contro l’aggiudicazione in favore di Super Eco S.r.l. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Serrara Fontana (NA). La ricorrente contestava: (1) l’ammissione dell’aggiudicataria per la mancata produzione di una dichiarazione formale sul riassorbimento di personale dai consorzi di bacino disciolti; (2) l’illegittimità dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, considerata irregolare per la rimodulazione dei calendari e per presunta violazione del principio di unicità dell’offerta; (3) l’anomalia dell’offerta economica della Super Eco S.r.l. per presunta sottostima o mancata esposizione di alcuni costi. Il TAR afferma che la legge di gara e il Codice degli appalti non prevedono l’esclusione automatica nei casi segnalati dalla ricorrente e che la lex specialis consentiva margini di miglioramento tecnico organizzativo. La commissione ha valutato correttamente la proposta e non vi sono errori manifesta o illogicità nelle decisioni della stazione appaltante. La richiesta di verifica d’anomalia è stata ritenuta infondata in assenza di elementi specifici. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’applicazione puntuale dei principi cardine del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023): tassatività delle cause di esclusione, favor partecipationis, principio del risultato e corretto inquadramento delle clausole sociali. Sul primo motivo, il TAR chiarisce che la mancata produzione della dichiarazione regionale sul personale dei consorzi non era configurata dalla lex specialis come causa di esclusione automatica e, in assenza di una prescrizione chiara, non può determinare effetti estromettenti (art. 10). L’impegno dell’aggiudicataria alla stabilità occupazionale era comunque desumibile dall’accettazione integrale delle regole di gara e dal piano di assorbimento del personale presentato. Sul secondo motivo, il TAR stabilisce che la lex specialis riconosceva al concorrente il potere di proporre migliorie organizzative, anche rimodulando il calendario, purché non si alterasse la funzione e la struttura sostanziale del servizio. La proposta di Super Eco S.r.l. non costituisce un “aliud pro alio” né un’offerta plurima o condizionata, ma si innesta nel criterio di efficienza e del miglioramento della performance ambientale (art. 1), come premiato dalla lex specialis. Il TAR respinge il tentativo di configurare come automatica l’esclusione in presenza di discordanze tecniche non qualificate come requisiti minimi inderogabili. Quanto all’anomalia dell’offerta economica, il giudice ricorda che la valutazione di congruità è di competenza tecnica della stazione appaltante e non può essere sostituita dal giudice salvo manifesti errori o illogicità inesistenti nella fattispecie. Le contestazioni mosse dalla ricorrente (ammortamento su 5 anni, copertura costi migliorie, assenza di specifiche voci di costo) non provano l’insostenibilità globale dell’offerta. Il sindacato giudiziale sulle voci di costo non può essere atomistico e deve valutare la serietà dell’offerta nel suo insieme (art. 110). Le richieste di soccorso istruttorio e di attivazione della verifica di anomalia sono state reputate infondate, considerando la trasparenza e coerenza dell’offerta e l’inesistenza di vizi sostanziali. Le spese seguono la soccombenza.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato viene richiamato per affermare che nelle procedure ad evidenza pubblica l’obiettivo è il miglior rapporto tra qualità e prezzo, e che la stazione appaltante può valorizzare soluzioni organizzative funzionali al raggiungimento degli obiettivi di servizio (incremento RD, efficienza, sostenibilità), in coerenza con l'interesse pubblico concreto. La valutazione delle proposte migliorative dell’aggiudicataria viene giudicata in tale ottica.
Il TAR richiama il principio della par condicio, della non discriminazione e della più ampia partecipazione di operatori economici alle gare, per escludere l’introduzione di cause di esclusione non espressamente previste dalla normativa nazionale o dalla lex specialis, in coerenza con il favor partecipationis.
L’articolo viene menzionato nei motivi risarcitori prospettati dalla ricorrente ed è implicito nella valutazione della correttezza dell’operato amministrativo e della tutela dell’affidamento, ma il TAR esclude profili di violazione dei principi di buona fede comportamentale da parte della stazione appaltante.
Determinante nell’escludere la possibilità di introdurre, anche tramite rimandi a norme regionali o prassi amministrative, cause di esclusione non tipizzate dal Codice o dalla lex specialis. Il TAR afferma che solo espressi e chiari requisiti partecipativi, qualificati come tali nei documenti di gara o dal Codice, possono determinare l’estromissione automatica. La mancata dichiarazione sulla clausola sociale non integra una causa di esclusione.
L’articolo è richiamato per quanto concerne la regola di unicità e determinatezza dell’offerta: viene ribadito che ogni concorrente può presentare un’unica offerta, ma che la presenza di migliorie organizzative non equivale alla presentazione di offerte plurime o condizionate quando il nucleo dell’impegno rimane certo e vincolante.
Invocato per quanto riguarda i livelli e i contenuti della progettazione e la necessità di garantire coerenza tra progetto di gara, offerta e obiettivi di servizio pubblico, nonché per la corretta contabilizzazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, alla base del giudizio sulla congruità dell’offerta.
Richiamato per escludere l’applicabilità automatica dell’esclusione delle offerte anomale, in quanto la procedura era aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e riguardava un servizio superiore alla soglia europea: la verifica di anomalia non era automatica, ma discrezionale.
Invocato in relazione all’obbligo di inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara; il TAR precisa che le clausole sociali hanno carattere di requisito esecutivo più che partecipativo salvo diversa previsione espressa nella lex specialis.
La procedura oggetto di causa era stata indetta come procedura aperta ai sensi dell’articolo 71; il TAR conferma la corretta applicazione delle modalità e termini di gara previsti da tale disposizione.
Rilevante per chiarire che eventuali carenze documentali di tipo amministrativo (e non inerenti all’offerta tecnica o economica) possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio, secondo i limiti stabiliti dalla norma, escludendo l’automatismo espulsivo per omissioni formali non qualificanti.
Rilevante per la disciplina degli impegni di stabilità occupazionale e di rispetto dei CCNL di settore. Il TAR sottolinea come l’impegno assunto dall’aggiudicataria su questi punti sia stato sufficiente e conforme alle regole di gara.
Individua il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicato nella gara di specie. Il TAR richiama il criterio quale presupposto per valutare la liceità e la premialità delle proposte migliorative tecniche presentate dall’aggiudicataria.
Fondamentale per sgombrare il campo dalla richiesta di automatica attivazione della verifica di anomalia. L’attivazione del subprocedimento spetta alla stazione appaltante solo in presenza di specifici e oggettivi elementi di sospetto, che nella specie non sono emersi. Il TAR afferma il carattere globale e sintetico della valutazione di congruità e ribadisce la limitatezza del sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione.
Rilevante per ribadire la funzione di alcune condizioni inserite nella lex specialis come requisiti di esecuzione, non di partecipazione, in particolare per quanto concerne le clausole sociali e occupazionali.
Richiamato per la disciplina della durata e delle proroghe contrattuali, anche in relazione alla corretta pianificazione dell’ammortamento dei costi delle attrezzature nella prospettiva della durata quinquennale del contratto.



