28/10/2025
Art. 17Art. 97

Cessazione della materia del contendere in caso di annullamento in autotutela dell'esclusione di RTI da gara d'appalto per carenza della regolarità contributiva di una mandante

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo al ricorso presentato da un RTI escluso da una gara d'appalto, dopo che la stazione appaltante ha annullato in autotutela il provvedimento di esclusione e riammesso il raggruppamento alla procedura. L'esclusione era stata disposta per una presunta irregolarità contributiva di una mandante, ma, secondo il TAR, non era legittima senza prima consentire al RTI di estromettere o sostituire il soggetto carente, come previsto dalla normativa vigente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato a favore della ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza riconosce che l’esclusione automatica di un RTI per carenza dei requisiti in capo a un componente mandante non è conforme al principio di partecipazione procedimentale. La stazione appaltante avrebbe dovuto attivare un contraddittorio e consentire al RTI di adottare le misure correttive (estromissione o sostituzione del soggetto non conforme) entro il termine dell’aggiudicazione, secondo l'art. 97 del d.lgs. 36/2023. Dopo il ricorso e una prima misura cautelare favorevole alla ricorrente, la stazione appaltante ha annullato in autotutela l’esclusione, riammesso il RTI in gara e determinato così la cessazione della materia del contendere. La decisione del TAR si fonda sul rispetto del principio di tempestività delle misure correttive e sulla necessità di garantire la correttezza e la massima partecipazione alla procedura di gara. Il giudice amministrativo, preso atto dell’annullamento dell’atto impugnato, ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando tuttavia le spese per la complessità della controversia, ma disponendo il rimborso del contributo unificato alla ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 17

L’articolo 17 viene richiamato per chiarire che l’aggiudicazione della gara avviene dopo la verifica dei requisiti di partecipazione e che solo dopo l’aggiudicazione può essere stipulato il contratto. Questo è rilevante perché, secondo la giurisprudenza applicata dal TAR, il raggruppamento era ancora in tempo per adottare le misure correttive (estromissione o sostituzione della mandante irregolare) poiché l’aggiudicazione non era ancora avvenuta, in linea con la tempistica procedurale indicata dall’articolo.

Articolo 97

L’articolo 97 costituisce il fulcro della decisione: il TAR afferma che il raggruppamento temporaneo di imprese non può essere escluso automaticamente se uno dei membri perde i requisiti dopo la presentazione dell’offerta. Al contrario, la stazione appaltante deve offrire al RTI la possibilità di adottare e comunicare misure correttive (estromissione o sostituzione del soggetto carente), purché queste siano effettuate prima dell’aggiudicazione. L’applicazione dell’articolo 97 conferma la legittimità dell’istanza cautelare e la necessità di favorire la partecipazione e la concorrenza nelle gare pubbliche.

Articoli di riferimento