Respinto il ricorso su aggiudicazione gara per la palestra scolastica: discrezionalità tecnica e principio della fiducia nelle valutazioni di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato dalla società seconda classificata alla gara per la demolizione e ricostruzione della palestra della scuola media Luigi Vanvitelli. La ricorrente contestava la valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, sostenendo che la soluzione proposta fosse irrealizzabile e che i criteri valutativi fossero poco chiari. Il tribunale ha invece ritenuto che la proposta tecnica dell’aggiudicataria fosse pienamente ammissibile e innovativa, che i criteri di attribuzione dei punteggi fossero chiari, e che non fosse stata fornita prova concreta della radicale inadeguatezza dell’offerta vincente. Il principio della fiducia, previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, impone infatti di presumere la legittimità dell’azione amministrativa salvo prova contraria rigorosa. Pertanto, il ricorso è stato respinto e le spese compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza afferma la legittimità degli atti di gara che hanno assegnato l’appalto alla società risultata prima in graduatoria, rigettando le doglianze circa la presunta irrealizzabilità tecnica di parte dell’offerta e la presunta incertezza dei criteri valutativi. Il TAR spiega che per contestare con successo la valutazione tecnica della commissione, è necessario fornire prove chiare e inconfutabili di una radicale inadeguatezza (ossia un ‘aliud pro alio’), cosa che non è avvenuta nel caso di specie, dove le critiche della ricorrente restano opinabili e legate a differenti visioni tecniche. Il Tribunale si richiama al principio della 'reciproca fiducia' tra amministrazione e operatori economici (art. 2 d.lgs. 36/2023), secondo cui le valutazioni dell’amministrazione sono sindacabili solo a fronte di evidenti illegittimità. Inoltre, conferma che i criteri valutativi erano sufficientemente dettagliati e comprensibili dal disciplinare di gara. In conclusione, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nelle scelte tecniche se non emergano evidenze manifeste di illegittimità.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 2 del d.lgs. 36/2023, relativo al principio della fiducia reciproca tra amministrazione e operatori economici, è stato utilizzato come fondamento per affermare che le valutazioni delle commissioni di gara sono assistite da presunzione di legittimità e correttezza e che possono essere superate soltanto con prove rigorose di errore. La sentenza richiama il principio per sottolineare che non è sufficiente una semplice divergenza tecnica per annullare l’esito di gara, ma serve una palese e comprovata difformità irregolare o insanabile dell’offerta.



