29/05/2026
Art. 25Art. 27Art. 71Art. 83Art. 84Art. 111

Annullamento aggiudicazione gara refezione scolastica Comune di Visciano per difformità della lex specialis e violazione dei principi di trasparenza e affidamento

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha annullato l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica del Comune di Visciano, affidato a Caribù Catering S.r.l., accogliendo il ricorso di Ristonet S.r.l. La gara è risultata viziata dalla pubblicazione, in momenti diversi, di due disciplinari di gara recanti criteri di valutazione differenti, senza adeguata trasparenza o avviso agli operatori economici. Tale circostanza ha violato i principi di parità di trattamento, buon andamento e legittimo affidamento. Il contratto stipulato sulla base di tale aggiudicazione è dichiarato inefficace. Non è stato disposto il subentro di Ristonet, stante l’impossibilità di individuare una lex specialis univoca a cui ancorare la valutazione delle offerte.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su un articolato accertamento circa la regolarità della procedura di gara. Il Collegio ha ritenuto che la pubblicazione, anche temporanea (8-9 luglio 2025), di un disciplinare con criteri di valutazione diversi rispetto a quello rimasto poi stabilmente online e utilizzato dalla stazione appaltante abbia irrimediabilmente compromesso la regolarità della procedura. La stazione appaltante ha violato gli obblighi di trasparenza, buona fede e tutela dell’affidamento degli operatori economici, che devono poter presentare offerte su regole di gara certe e univoche. L’omessa comunicazione circa la sostituzione della lex specialis, come pure l’impiego alternato delle due “leggi di gara” nella fase di valutazione, integra una palese violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento, oltre che degli auto-vincoli amministrativi. La sentenza richiama la necessità che la documentazione di gara sia costantemente accessibile e invariabile, anche tramite piattaforme digitali certificate, e che le modifiche ai documenti siano oggetto di idonea pubblicità. Non è stato disposto il subentro del ricorrente (Ristonet), essendo state compromesse le condizioni di parità tra i partecipanti. La stazione appaltante è condannata alle spese, mentre la società ricorrente potrà eventualmente agire per il risarcimento dei danni da lesione dell’affidamento. Gli atti successivi e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse e/o tardività.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 25

L’articolo è richiamato per sancire l’obbligo di utilizzo di piattaforme digitali certificate per la gestione delle procedure di gara, garantendo l’integrità e la costante accessibilità della documentazione di gara. La sentenza sottolinea che la pubblicazione di versioni differenti del disciplinare senza trasparenza e tracciabilità, e senza un adeguato avviso agli operatori, costituisce violazione della disciplina sulle piattaforme digitali, compromettendo la parità di accesso e la validità della procedura.

Articolo 27

Viene richiamato per chiarire che la pubblicità legale della documentazione di gara deve avvenire tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e che la documentazione deve essere sempre accedibile attraverso piattaforme digitali e siti istituzionali. La sentenza evidenzia che la mancata costante disponibilità di una sola versione della lex specialis, e la pubblicazione di due disciplinari differenti, ha determinato la violazione di questo principio di pubblicità legale.

Articolo 71

L’articolo disciplina la procedura aperta, che impone la parità di condizioni per tutti gli operatori economici. La pubblicazione di criteri diversi nei disciplinari ha impedito la effettiva equiparazione delle condizioni di gara, in contrasto con i principi della procedura aperta.

Articolo 83

L’articolo stabilisce l’obbligo di indicare nei bandi tutti gli elementi essenziali, inclusi i criteri di valutazione, in maniera chiara e univoca. La presenza di disciplinari divergenti e la mancata coerenza tra i criteri dichiarati e quelli effettivamente applicati ha violato tale obbligo, determinando l’illegittimità dell’aggiudicazione.

Articolo 84

L’articolo è richiamato per rafforzare l’obbligo di univocità e trasparenza nella pubblicazione dei bandi, soprattutto per garantire la pubblicità a livello europeo. La pluralità di atti pubblicati con contenuto divergente compromette la certezza e la trasparenza della procedura.

Articolo 111

Il TAR evidenzia che ai sensi dell’articolo 111, le comunicazioni di aggiudicazione devono essere precise e basate su atti validi e pubblicati secondo legge. L’illegittimità della procedura di aggiudicazione, derivante dalla doppia pubblicazione di disciplinari diversi, rileva anche ai fini della validità degli atti successivi di comunicazione e presa d’atto dell’aggiudicazione.

Articoli di riferimento