Esclusione ed esclusione dalla gara per la gestione dei procedimenti sanzionatori nel Comune di Afragola: illegittimità dell’esclusione per valutazione errata dell’anomalia dell’offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha riunito due ricorsi relativi all’affidamento in concessione del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori del Comune di Afragola. Il ricorso della SOES (prima classificata) contro la sua esclusione per anomalia dell'offerta è stato dichiarato inammissibile per mancata notifica alla Centrale Unica di Committenza (CUC), che aveva effettivamente adottato il provvedimento. Di conseguenza, è stato esaminato il ricorso di RinnovaPA (seconda classificata) contro la propria esclusione, che il TAR ha accolto. La stazione appaltante aveva infatti valutato l’anomalia dell’offerta in modo parcellizzato e con errori di interpretazione delle voci di costo, senza una valutazione globale della sostenibilità economica dell’offerta. Per questo il giudizio di esclusione è stato annullato e la stazione appaltante dovrà ripetere la verifica di anomalia secondo i criteri corretti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la corretta procedura per la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse nei pubblici appalti e individua due principali questioni: (1) la corretta instaurazione del contraddittorio nel processo amministrativo, e (2) il metodo con cui la stazione appaltante deve valutare la congruità delle offerte. Da un lato, il TAR ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla SOES perché non era stato notificato all’amministrazione (CUC) che aveva emanato il provvedimento di esclusione, come richiesto dalla giurisprudenza e dall’art. 41 c.p.a. Dall’altro lato, esaminando il ricorso della RinnovaPA, ha accertato che la stazione appaltante aveva commesso errori nella valutazione dell’anomalia, valutando in modo atomistico le voci di costo e fraintendendo la natura di alcune figure professionali e la correttezza dei calcoli, senza verificare la sostenibilità complessiva dell’offerta. Il TAR sottolinea che la discrezionalità della stazione appaltante nella verifica dell’anomalia è sì ampia, ma deve fondarsi su una valutazione globale e logica, e su una istruttoria coerente. Il provvedimento di esclusione di RinnovaPA, quindi, è annullato e la stazione appaltante dovrà ripetere la valutazione secondo corretti criteri.
Collegamenti al Codice Appalti
È richiamato nel contesto della determinazione dei costi della manodopera e della corretta impostazione della base di gara e della progettazione dei servizi, sottolineando l’obbligo per la stazione appaltante di indicare correttamente i costi minimi inderogabili e verificare che le offerte li rispettino. L’errata imputazione o valutazione dei costi del personale è uno dei motivi per cui la verifica di anomalia è stata giudicata viziata.
Costituisce la base normativa per la verifica della congruità delle offerte anormalmente basse. Il TAR richiama i principi della norma che impongono all’amministrazione la valutazione globale e sintetica dell’offerta, astenendosi da un esame frammentario delle singole voci, e sottolinea che eventuali scostamenti minori nei costi devono essere considerati nell’ambito della sostenibilità complessiva e dell’utile d’impresa. L’applicazione erronea di tali principi ha portato all’annullamento dell’esclusione.
Viene richiamato a supporto della necessità che i criteri di aggiudicazione siano oggettivi e collegati all’oggetto della concessione, e che la valutazione delle offerte (in particolare sotto il profilo della sostenibilità economica) sia svolta in modo trasparente e documentato. L’articolo sottolinea inoltre il ruolo della commissione di gara nella verifica delle informazioni offerte dagli operatori e nell’assicurare che l’aggiudicazione avvenga in coerenza con i criteri prestabiliti.



