Gara refezione scolastica: legittima l’aggiudicazione anche in presenza di pasti gratuiti offerti come miglioria – Il TAR Campania respinge il ricorso della seconda classificata
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato dalla SLEM s.r.l., seconda classificata nella gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica organizzata dal Comune di Castellammare di Stabia, contro l’aggiudicazione in favore di G.L.M. Ristorazione s.r.l. La ricorrente lamentava che l’offerta dell’aggiudicataria fosse anomala e in perdita, poiché fondata su un calcolo errato dei pasti remunerati a causa dell’inclusione di pasti gratuiti offerti come miglioria. Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, chiarendo che i pasti gratuiti rappresentano una miglioria tecnica e non incidono sul numero di pasti da remunerare ai fini economici; inoltre, la valutazione di congruità dell’offerta appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante. Non sono emersi profili di irragionevolezza o illogicità tali da inficiarne la legittimità.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione della determinazione dell’offerta economica in relazione alla fornitura di pasti gratuiti come miglioria tecnica nell’ambito di una gara di servizi di ristorazione scolastica. Il TAR chiarisce che le migliorie, come i pasti gratuiti per famiglie con ISEE zero, non vanno a modificare il numero di pasti che costituisce la base d’asta ai fini del calcolo dell’offerta economica: esse non danno diritto ad un corrispettivo aggiuntivo e impattano solo sui costi dell’operatore, non sui ricavi previsti dalla lex specialis. La valutazione della congruità dell’offerta e della eventuale anomalia compete in via principale alla stazione appaltante, la cui discrezionalità tecnica può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, errore di fatto o irragionevolezza, elementi che qui non sono emersi. Di conseguenza, il ricorso viene respinto e l’aggiudicazione confermata. La sentenza garantisce la certezza del diritto nelle gare pubbliche e l’autonomia della stazione appaltante nelle valutazioni tecniche, non consentendo soluzioni interpretative estranee alla disciplina di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 57, relativo all’inserimento di clausole sociali e criteri di sostenibilità nei bandi di gara, è richiamato come presupposto della procedura (gara per refezione scolastica a regime alimentare biologico e a ridotto impatto ambientale), ma non è oggetto diretto di contestazione o specifica applicazione decisiva nella motivazione della sentenza; funge da quadro regolatorio sottostante all’impostazione della lex specialis per quanto riguarda le migliorie ad impatto sociale e ambientale.
L’articolo 108, che disciplina il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è centrale: la gara era aggiudicata secondo questo criterio, in cui si bilanciano qualità del servizio e prezzo. Il TAR richiama questo articolo per ribadire che la lex specialis disciplina sia la struttura dell’offerta economica (numero pasti e prezzo) sia quella tecnica (migliorie, come i pasti gratuiti), e che la struttura tecnica delle migliorie non altera la base economica dell’offerta prevista dal bando.
L’articolo 110 disciplina il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Il TAR precisa che la verifica di anomalia è un giudizio tecnico discrezionale della stazione appaltante, che ha valutato la congruità e sostenibilità complessiva dell’offerta di G.L.M. Ristorazione, acquisendo le giustificazioni dell’offerente. Non sono emerse ragioni di manifesta illogicità che giustifichino un sindacato sostitutivo del giudice, come richiesto anche dall’art. 110.
L’articolo 130, dedicato ai servizi di ristorazione, richiede che l’aggiudicazione si basi sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sulla qualità, con attenzione a prodotti biologici e sostenibili. Nella sentenza, il TAR richiama il quadro regolatorio dell’art. 130 come fondamento per le scelte della lex specialis in ordine alle migliorie tecniche e alla composizione dell’offerta, distinguendo tra elementi premianti dell’offerta tecnica e corrispettivo economico dell’appalto.



