Legittimità dell’aggiudicazione in favore di RTI Res Publica-Etruria Servizi nella gara per la gestione delle entrate tributarie del Comune di Orta di Atella
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato dalla società Tre Esse Italia contro l’aggiudicazione della gara per la gestione dell’accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Orta di Atella al raggruppamento temporaneo Res Publica-Etruria Servizi. La ricorrente lamentava soprattutto: la mancata specificazione funzionale delle attività tra i membri del RTI, l’assenza di requisiti tecnici ed economici in capo alla capogruppo Res Publica, l’omessa attivazione della verifica di anomalia e vizi nella valutazione dell’offerta tecnica. Il tribunale ha ritenuto infondate tutte le doglianze, confermando la validità delle regole di gara e della loro applicazione, nonché la legittimità del comportamento della stazione appaltante.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR, con ampia motivazione, ha chiarito che, sulla base della giurisprudenza più recente e del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023), nelle gare di servizi – diversamente dai lavori – non sussiste un obbligo assoluto di specificazione funzionale delle attività tra i membri del RTI, essendo sufficiente anche una ripartizione solo percentuale come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, il principio di corrispondenza fra requisiti e quote di esecuzione non si applica agli appalti di servizi se la lex specialis (documentazione di gara) lo permette: qui, la clausola che consente il soddisfacimento cumulativo dei requisiti a livello di raggruppamento è stata ritenuta legittima. Circa l’anomalia dell’offerta, il TAR ha ribadito che la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità sull’opportunità di chiedere giustificazioni, e tale scelta non può essere sindacata se non per manifesta irragionevolezza, che in questo caso non ricorre. Infine, riguardo alla valutazione dell’offerta tecnica, il giudice amministrativo ha affermato che non può essere sindacata nel merito la scelta di attribuire lo stesso coefficiente a offerte di diversa ampiezza formale, rientrando la valutazione nella discrezionalità tecnica della commissione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 68 disciplina la partecipazione dei raggruppamenti temporanei d’impresa alle procedure di gara. È stato invocato dalla ricorrente per contestare la mancata specificazione funzionale delle attività fra i membri del RTI e la carenza di requisiti in capo alla mandataria. Il TAR precisa che, in materia di servizi, il nuovo codice e la giurisprudenza di settore consentono la ripartizione percentuale e non impongono un’analitica suddivisione funzionale, e che la lex specialis può prevedere il soddisfacimento cumulativo dei requisiti del raggruppamento. L’art. 68, comma 11, e il collegato art. 30 dell’Allegato II.12 non impongono la regola della corrispondenza ‘quote-requisiti’ negli appalti di servizi, se non previsto documentalmente.
L’articolo 71 regolamenta la procedura aperta. Nella sentenza il riferimento è in relazione alla tipologia di procedura seguita per la gara in questione, che si avvaleva appunto della procedura aperta per la selezione dei concorrenti. L’articolo viene però menzionato solo per inquadrare il contesto procedurale e non per questioni di merito.
L’articolo 110 riguarda la gestione delle offerte anormalmente basse. La ricorrente contestava la mancata attivazione della verifica di anomalia rispetto all’offerta del RTI aggiudicatario (che aveva praticato un forte ribasso). Il TAR, richiamando la normativa e la giurisprudenza, ha confermato che la valutazione di anomalia spetta alla discrezionalità della stazione appaltante, da attivarsi solo in presenza di elementi macroscopicamente anomali, non riscontrati nel caso concreto.



