Dichiarazione di Improcedibilità del Ricorso di DM Technology contro l’Esclusione da Gara d’Appalto per Servizi di Igiene Urbana
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dal RTI DM Technology contro l’esclusione dalla gara per i servizi di igiene urbana dei Comuni di Torre del Greco e Trecase, poiché la ricorrente ha rinunciato a coltivare la causa in seguito all’avvenuta aggiudicazione a un altro operatore. In considerazione delle particolarità della vicenda e dell’ammissione con riserva già disposta in sede cautelare, le spese sono state compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato a favore della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza prende atto della dichiarazione di carenza di interesse della società ricorrente, che aveva contestato l’esclusione dalla procedura di gara. In una prima fase il TAR aveva sospeso l’esclusione accogliendo, con riserva, la tesi che la clausola del disciplinare – adottata ai sensi dell’art. 104, comma 11, del codice appalti sull’avvalimento – fosse mal interpretata dalla CUC e non impedisse alle mandanti di un RTI di eseguire una quota del servizio. Tuttavia, a gara ormai aggiudicata, la società ha rinunciato a proseguire l’azione giudiziaria. Il Collegio si è limitato pertanto a dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese per equità data la favorevole posizione assunta nella fase cautelare dalla ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo disciplina l’avvalimento, ossia la possibilità per un operatore economico di soddisfare requisiti di partecipazione a una gara appaltandosi a risorse di un soggetto terzo. Nella sentenza, la controversia ruotava sull’interpretazione del disciplinare di gara che recepiva l’art. 104, comma 11: il Tribunale, nella fase cautelare, aveva ritenuto non infondata la tesi che la norma si riferisse solo al ricorso a operatori esterni e non impedisse, invece, alle mandanti di un RTI di contribuire con una quota al servizio principale. Questo punto aveva portato all’ammissione con riserva del RTI in gara, ma la questione non è stata decisa nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.



