Improcedibilità del ricorso contro l’esclusione da gara per servizi di igiene urbana e applicazione dell’art. 104 Codice Appalti (Avvalimento)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dal RTI DM Technology contro l’esclusione dalla gara per il servizio di igiene urbana dell’Area Torre del Greco–Trecase, poiché, a seguito dell’aggiudicazione a un altro operatore, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio. Il Tribunale ha compensato le spese tra le parti, imponendo solo la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR è giunta dopo che, nel corso della procedura, il Tribunale aveva già emesso un’ordinanza di ammissione con riserva del RTI DM Technology, ritenendo non manifestamente infondata la contestazione sull’interpretazione del disciplinare di gara e dell’art. 104 del Codice degli Appalti (avvalimento). In particolare, la ricorrente sosteneva che la clausola contestata non precludesse alle mandanti di un RTI di eseguire parti del servizio principale, ma solo il ricorso ad avvalimento esterno. Inoltre, la carenza documentale lamentata dalla stazione appaltante avrebbe potuto essere sanata tramite soccorso istruttorio. Tuttavia, essendo poi intervenuta una aggiudicazione definitiva della gara a favore di altro concorrente e venendo meno l’interesse della ricorrente, il TAR ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate tenuto conto dell’andamento complessivo della vicenda e dell’accoglimento parziale in sede cautelare.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 104, relativo all’avvalimento, è stato oggetto di interpretazione riguardo alla possibilità per le mandanti di un RTI di assumere l’esecuzione diretta di una parte del servizio principale senza ricorrere ad avvalimento esterno. Il Tribunale, in fase cautelare, ha ritenuto non infondata la doglianza secondo cui la clausola di gara non poteva precludere questa possibilità, limitando la portata applicativa della norma ai soli casi di avvalimento di operatori esterni. L’articolo è stato quindi utilizzato come parametro interpretativo per valutare la legittimità dell’esclusione dalla gara.



