29/09/2025
Art. 104

Dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nella gara per il servizio rifiuti del Comune di Trecase

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dal RTI Green Attitude S.r.l. – Caiazzo Giuseppina S.r.l. contro l’esclusione dalla gara per il servizio di raccolta rifiuti a Trecase, poiché i ricorrenti hanno perso interesse a proseguire nel giudizio in seguito all’aggiudicazione della gara a un altro operatore economico. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, tranne il contributo unificato che resta a carico del Comune di Trecase.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza prende atto della cessazione dell’interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del contenzioso a causa dell’esito definitivo della gara d’appalto, aggiudicata ad altro operatore. Il TAR aveva inizialmente disposto l’ammissione con riserva del RTI contestando la corretta interpretazione di una clausola del disciplinare di gara relativa all’applicazione dell’art. 104 del d.lgs. 36/2023 (avvalimento), ritenendo che questa non impedisse alle mandanti di un raggruppamento di assumere direttamente una parte del servizio. Tuttavia, venuto meno l’interesse a una decisione di merito dopo l’aggiudicazione, il collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso. Sul piano processuale, si è ritenuto equo compensare le spese tra le parti, ordinando solo il rimborso del contributo unificato a favore dei ricorrenti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 104

L’articolo 104 disciplina l’avvalimento, ovvero la possibilità per un concorrente di fare affidamento su requisiti e risorse di un’impresa ausiliaria. Nel caso di specie, il disciplinare di gara, applicando il comma 11 dell’art. 104, era stato interpretato dall’amministrazione escludendo che le mandanti di un RTI potessero svolgere una quota del servizio principale senza ricorrere ad avvalimento. Il TAR, in sede cautelare, ha invece ritenuto plausibile la tesi secondo cui tale limite riguardasse solo l’utilizzo dell’avvalimento e non precludesse la suddivisione delle prestazioni tra le imprese del raggruppamento, mostrando così la rilevanza interpretativa dell’articolo ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla gara.

Articoli di riferimento