Illegittimità dell’esclusione da una gara pubblica per presunto grave illecito professionale senza effettiva prova ai sensi degli artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha annullato l’esclusione di una società dalla gara per la concessione del servizio di distributori automatici presso l’Università di Napoli Federico II. L’esclusione era stata motivata dalla presunta commissione di un grave illecito professionale derivante dal ritardo e dall’inadempimento nel pagamento del canone dovuto nel precedente rapporto contrattuale. Tuttavia, secondo il TAR, non erano presenti i presupposti previsti dagli artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023: mancava infatti una risoluzione per inadempimento, una condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. La semplice contestazione del debito, rientrando in un tentativo di rinegoziazione per effetto dell’emergenza COVID e non trovando fondamento nelle tassative ipotesi di esclusione, non può integrare di per sé un illecito professionale grave. Per questo motivo, il provvedimento di esclusione è stato annullato.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza afferma il principio secondo cui, per escludere un operatore economico da una gara pubblica per grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98, occorre che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati la sussistenza degli specifici presupposti tassativi previsti dalla legge, ossia risoluzione del contratto per inadempimento, condanna al risarcimento del danno o sanzioni comparabili. Nella fattispecie, la società ricorrente aveva ritardato il pagamento di somme dovute in virtù di un precedente rapporto di concessione, ma tale inadempimento era stato oggetto di trattativa, anche alla luce dell’emergenza COVID che aveva determinato la revisione delle condizioni contrattuali. Inoltre, non vi era alcun provvedimento di risoluzione per inadempimento né una sentenza di condanna. Pertanto, il comportamento addebitato non può essere considerato, in assenza delle condizioni tassative richieste dalla normativa, come illecito professionale grave idoneo a giustificare l’esclusione. La sentenza valorizza la necessità di un’applicazione rigorosa e non analogica delle cause di esclusione, in quanto si tratta di gravi limitazioni all’accesso al mercato degli appalti.



