Rigetto del ricorso sulla gara per l’impianto di irrigazione del Parco della Reggia di Caserta: esclusione per illecito professionale e requisiti lavorativi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania respinge il ricorso della società LA.RE.FIN. S.r.l. avverso l’aggiudicazione della gara indetta da Invitalia per i lavori di realizzazione di un impianto di irrigazione alla Reggia di Caserta. Il ricorso contestava la mancata esclusione dell’aggiudicataria per presunti illeciti professionali, omesse dichiarazioni e violazioni dei requisiti relativi alla legge sull’assunzione dei disabili. Il Tribunale ha ritenuto infondati tutti i motivi sollevati dalla ricorrente, riconoscendo la correttezza delle valutazioni della stazione appaltante e la conformità dell’operato ai requisiti del Codice degli Appalti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda su una serie di motivazioni giuridiche analizzate puntualmente dal TAR:
1. Per quanto riguarda la presunta omissione di dichiarazioni da parte dell’aggiudicataria sulle pregresse risoluzioni contrattuali (art. 98 Codice degli Appalti), il Tribunale ha ribadito che l’omissione dichiarativa può comportare esclusione solo se incide sulle decisioni dell’amministrazione e che la valutazione della gravità è rimessa all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante. In questo caso, la stazione appaltante ha svolto un’adeguata istruttoria, motivando la non rilevanza delle vicende pregresse ai fini dell’affidabilità, senza bisogno di analitiche esplicitazioni se non vi sono cause escludenti.
2. In ordine alla presunta violazione degli obblighi relativi all’assunzione dei disabili, il TAR ha chiarito che—secondo la documentazione e le norme di settore—l’aggiudicataria non superava la soglia dei 15 dipendenti stabilita dalla legge 68/99; dunque, correttamente non era soggetta agli obblighi previsti dalla normativa.
3. Relativamente a presunti errori nel disciplinare di gara e alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica, il ricorso è stato giudicato generico e infondato: la lex specialis consentiva la presentazione di documenti allegati, come fatto dall’aggiudicataria.
4. Questioni ulteriori sulla presunta genericità, ambiguità o indeterminatezza dell’offerta tecnica sono state dichiarate inammissibili in quanto attengono alla discrezionalità tecnica della Commissione e avrebbero richiesto, in caso di dubbi, l’attivazione del soccorso istruttorio (procedimento non seguito dalla stazione appaltante in quanto non necessario).
Al termine, il TAR, rilevata la particolare complessità della controversia, ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 98 viene in rilievo nella parte del ricorso in cui la società LA.RE.FIN. S.r.l. invoca l’esclusione dell’aggiudicataria per grave illecito professionale connesso a presunte omissioni dichiarative su risoluzioni contrattuali pregresse. Il TAR ribadisce che la valutazione dell’illecito professionale e della gravità delle condotte è rimessa alla stazione appaltante, che in questo caso ha autonomamente e adeguatamente valutato l’irrilevanza delle vicende segnalate ai fini dell’affidabilità dell’operatore, motivando la propria scelta. L’esclusione non è automatica, ma richiede una specifica valutazione e motivazione sulla rilevanza concreta della condotta per la procedura di gara.



