Accesso agli atti in gara d’appalto e limiti alla riservatezza: prevalenza della trasparenza sull’oscuramento generico delle offerte
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha accolto il ricorso della seconda classificata in una gara d’appalto, ordinando alla stazione appaltante di fornire integralmente l’offerta tecnica e la documentazione amministrativa dell’aggiudicatario, precedentemente rese in versione quasi totalmente oscurata. Il Tribunale ha ritenuto che il diritto di accesso agli atti da parte della ricorrente, volto a consentire la difesa in giudizio, prevalesse sulle generiche esigenze di riservatezza addotte dall’aggiudicatario, in assenza di specifica motivazione e individuazione di reali segreti tecnici o commerciali tutelabili. La sentenza richiama i principi di trasparenza e pubblicità come prevalenti in materia di appalti pubblici, ordinando la piena ostensione della documentazione richiesta.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Campania muove dalla circostanza che la stazione appaltante aveva fornito alla seconda classificata solo una versione ampiamente oscurata dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, senza fornire specifica motivazione sull’oscuramento e senza verificare l’effettiva sussistenza di esigenze di riservatezza su ciascun dato. Il Tribunale afferma che, secondo il Codice degli Appalti, la limitazione all’accesso per motivi di segretezza tecnica o commerciale deve essere rigorosamente motivata e circoscritta, e non può risolversi in un oscuramento generalizzato. In assenza di reali e comprovate ragioni ostative, il principio di trasparenza deve prevalere e l’accesso difensivo da parte di un concorrente (in particolare il secondo classificato) risulta indispensabile per garantire l’effettiva tutela giurisdizionale. La sentenza condanna quindi la stazione appaltante a fornire tutta la documentazione richiesta, rigettando le opposizioni di segretezza generica e riconoscendo la strumentalità dell’accesso rispetto al diritto di difesa.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 disciplina l’accesso agli atti e la riservatezza nelle procedure di gara. Nella sentenza, il TAR applica i commi che prevedono la possibilità di escludere l’accesso solo per specifiche e motivate esigenze di segreto tecnico o commerciale, e stabilisce che la richiesta di oscuramento deve essere sostenuta da una dichiarazione motivata e comprovata. Poiché nella fattispecie la stazione appaltante ha accolto in modo acritico l’opposizione dell’aggiudicatario, senza giustificare puntualmente quali parti fossero realmente riservate, il TAR ha ritenuto illegittima la mancata ostensione e ha riconosciuto la prevalenza del diritto d’accesso per la difesa in giudizio della ricorrente.
L’articolo 36 stabilisce le procedure di accesso agli atti nelle gare d’appalto e la necessità di rendere disponibili tramite piattaforma digitale le offerte e la documentazione ai candidati non esclusi. Prevede inoltre che le decisioni in merito alle richieste di oscuramento delle offerte vadano motivate e comunicate, consentendo ai concorrenti di impugnare tali decisioni. Nel caso di specie, la stazione appaltante non ha motivato formalmente l’oscuramento né ha reso accessibile la documentazione secondo le modalità e i presupposti previsti dall’articolo 36, rendendo illegittima la sua condotta secondo il TAR.



