29/12/2025
Art. 35Art. 36Art. 71

Accesso agli Atti di Gara, Riservatezza e Oscuramento: Limiti e Obblighi nella Condivisione delle Offerte nei Contratti Pubblici – Sentenza T.A.R. Campania, Sez. VII, 18 dicembre 2025

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Sintesi della Sentenza

La sentenza riguarda il diritto di accesso agli atti di gara con riferimento alla richiesta, presentata dall’aggiudicataria G.L.M. Ristorazione S.r.l., di oscurare integralmente la propria offerta tecnica e i giustificativi del prezzo, nonché i dati di soggetti terzi (fornitori) contenuti nella documentazione. Il TAR Campania ha respinto, in gran parte, la domanda di oscuramento generalizzato, stabilendo che l’offerta tecnica e i giustificativi di prezzo devono essere resi accessibili per esigenze di trasparenza e controllo, salvo i dati relativi agli IBAN dei fornitori, la cui diffusione non è funzionale agli interessi processuali delle controparti e va dunque oscurata. Il resto della documentazione dovrà invece essere accessibile agli altri concorrenti secondo le regole di trasparenza del Codice degli Appalti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sul bilanciamento tra il principio di trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica e la tutela della riservatezza. La ricorrente aveva richiesto che fosse precluso l’accesso a tutta la documentazione di offerta tecnica, sostenendo la presenza di segreti tecnici o commerciali e la necessità di tutelare i rapporti con i fornitori. Tuttavia, il TAR ha evidenziato che l’istanza di oscuramento era generica e non adeguatamente motivata né comprovata, rendendo inammissibile la limitazione all’accesso ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. 36/2023. È stato infatti ribadito che la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere dimostrata puntualmente, con riferimento a informazioni specifiche la cui divulgazione cagionerebbe un concreto pregiudizio economico o concorrenziale. Ulteriori richieste di oscuramento dei dati dei fornitori sono state ritenute non tutelabili in via generale, poiché dati quali nominativi e ubicazione dei fornitori sono funzionali alla verifica della congruità dell’offerta e all’attribuzione dei punteggi (es. prodotti biologici a filiera corta), mentre l’IBAN viene considerato dato estraneo e non rilevante ai fini della valutazione di gara o delle posizioni processuali delle controparti, e pertanto da oscurare. Il TAR accoglie solo la domanda di oscuramento dei dati IBAN e conferma la necessità di ostensione del resto degli atti agli altri concorrenti entro i limiti fissati dal Codice degli Appalti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L'articolo 35 viene citato in relazione ai limiti e alle condizioni all’accesso agli atti di gara. Il TAR sottolinea che l’ostensione può essere esclusa solo per segreti tecnici o commerciali, purché la loro esistenza sia dimostrata con una motivata e comprovata dichiarazione. Nel caso concreto, non sono state fornite giustificazioni puntuali e specifiche, per cui non si applica l’esclusione generalizzata richiesta dalla ricorrente. L’articolo viene anche richiamato per confermare che l’accesso può essere concesso per esigenze difensive, anche in presenza di segreti tecnici/commerciali dichiarati, come previsto dal comma 5.

Articolo 36

L'articolo 36 disciplina le modalità procedimentali di accesso agli atti di gara e viene applicato nella sentenza per stabilire che, dopo la comunicazione di aggiudicazione, l’offerta vincente e gli atti di gara devono essere resi disponibili agli altri concorrenti tramite piattaforma digitale, salvo le parti oscurate in presenza di valide ragioni di segretezza. Il TAR richiama la procedura per l’impugnazione delle decisioni sugli oscuramenti, confermando che la decisione del RUP di negare l’oscuramento è stata corretta nella parte relativa all’offerta tecnica e ai giustificativi, ma dev’essere integrata dall’oscuramento degli IBAN dei fornitori.

Articolo 71

L’articolo 71 viene richiamato esclusivamente quale base giuridica della procedura aperta cui si riferisce la gara oggetto del contenzioso. Non ha un impatto diretto sulla decisione relativa all’accesso agli atti o alla riservatezza, ma serve a inquadrare la fattispecie procedurale di riferimento.

Articoli di riferimento