Illegittimità della clausola di iscrizione obbligatoria al RAS e violazione degli obblighi di pubblicità nella procedura di concessione della piscina comunale di Casoria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha dichiarato improcedibile il ricorso principale contro il bando originario per sopravvenuta riedizione dell'atto, ma ha accolto i motivi aggiunti proposti dalla società Sport Life SSDARL contro la successiva procedura indetta dal Comune di Casoria. In particolare, il Tribunale ha ritenuto illegittima la clausola che richiedeva alle associazioni sportive dilettantistiche non iscritte alla CCIAA l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) come condizione di partecipazione, in quanto sproporzionata e discriminatoria rispetto alle società commerciali. È stato inoltre accertato che il Comune ha violato gli obblighi di pubblicità previsti per appalti sopra soglia, non avendo pubblicato il bando sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e sulla GUUE. Il ricorso è stato pertanto accolto nei motivi aggiunti con annullamento della relativa clausola del disciplinare.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su due profili essenziali: da un lato, la sopravvenuta riedizione degli atti impugnati ha reso improcedibile il ricorso principale contro il primo bando, secondo il consolidato principio che il sopravvenire di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello impugnato fa venir meno l'interesse a una pronuncia sul ricorso originario. Dall'altro lato, valutando i motivi aggiunti contro il nuovo bando, il TAR ha ritenuto irragionevole e non proporzionata la clausola che imponeva solo alle ASD non iscritte alla CCIAA di essere iscritte al RAS, escludendo invece le società commerciali da tale onere. Una simile previsione viola sia i principi di parità di trattamento e massima partecipazione previsti dal codice, sia la regola secondo cui i requisiti di partecipazione devono essere proporzionati, pertinenti e oggettivamente giustificati rispetto all’oggetto della concessione. Il TAR ha inoltre accertato la violazione degli obblighi di pubblicità europea e nazionale per bandi sopra soglia, determinando un vulnus ai principi di trasparenza e concorrenza. Invece, la censura relativa alla mancata pubblicazione del piano economico finanziario non è stata accolta perché non considerata ostativa alla partecipazione. In conclusione, la clausola discriminatoria è stata annullata e il Comune condannato alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
È richiamato tra i principi violati dal bando, in quanto l’imposizione di un requisito discriminatorio (iscrizione al RAS solo per ASD) contrasta con l'obbligo della stazione appaltante di favorire l'accesso al mercato, garantendo parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità tra i partecipanti.
Applicato laddove il TAR rileva che la previsione di ulteriori requisiti non tassativamente previsti dal codice – come l’obbligo di anzianità triennale di iscrizione o di iscrizione al RAS – viola il principio di tassatività delle cause di esclusione e il favor partecipationis, poiché introduce limitazioni ingiustificate alla partecipazione.
Richiamato nei motivi di ricorso (non valutato centralmente in sentenza), tra i principi sulla trasparenza e non discriminazione anche nelle procedure automatizzate e nella pubblicazione documentale, a sostegno delle argomentazioni relative alla trasparenza della procedura.
Invocato tra i principi violati nei motivi aggiunti – non oggetto di decisione centrale, ma citato per sottolineare la necessità di favorire la concorrenza e la rotazione, valori pregiudicati da clausole discriminatorie o che restringano indebitamente la platea degli operatori.
La procedura di gara è stata indetta formalmente ai sensi di questo articolo (procedura aperta), il cui rispetto impone che tutti gli operatori economicamente interessati possano presentare offerta, senza preclusioni arbitrarie o discriminatorie come quella censurata.
Applicato direttamente per accertare la violazione degli obblighi di pubblicità europea. Il TAR ha rilevato che, superata la soglia comunitaria, la procedura doveva essere pubblicata sulla GUUE, a pena di violazione della trasparenza e della parità di accesso.
Costituisce la base per la statuizione di illegittimità della clausola sul RAS: i requisiti di partecipazione devono essere proporzionati e pertinenti all’oggetto dell’appalto; il Collegio ha rilevato che l’iscrizione al RAS, imposta solo ad alcune categorie, non è né proporzionata né giustificata, né sufficiente a comprovare la capacità richiesta.
Richiamato nei motivi aggiunti per l'inquadramento della concessione di servizi sportivi nell’ambito di applicazione della disciplina speciale delle concessioni, confermando l’assoggettamento ai principi e alle regole del codice degli appalti.
Invocato sulla necessità che il bando di concessione contenga tutte le informazioni necessarie e che sia pubblicato secondo le forme di legge per assicurare trasparenza e concorrenza; la mancata pubblicazione nei canali previsti costituisce violazione accertata dal TAR.
Richiamato nei motivi aggiunti e dalla sentenza in relazione alla mancata pubblicazione del piano economico finanziario (PEF), per il quale la censura non è accolta, ma il TAR sottolinea comunque la necessità di garantire la trasparenza e la valutazione economica delle offerte.



