Annullamento della proroga tecnica irregolare nel servizio di gestione RSA dell’ASL Napoli 2 Nord
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha annullato la delibera dell’ASL Napoli 2 Nord che disponeva l’ulteriore proroga della gestione dei servizi presso una residenza sanitaria assistita oltre i limiti previsti dal contratto e dalla legge, rilevando che la proroga aveva superato la durata consentita e che l’Amministrazione non aveva avviato tempestivamente una nuova gara. Il Tribunale riconosce che la proroga tecnica può essere adottata solo in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura, condizioni non rispettate nel caso esaminato.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR evidenzia il principio secondo cui la proroga tecnica di un contratto d’appalto in ambito pubblico è misura eccezionale, concessa solo per evitare l’interruzione del servizio nelle more di una nuova procedura di gara e soltanto se: a) sia espressamente prevista dal bando/contratto; b) la nuova gara sia già stata effettivamente avviata; c) non vi sia colpa o ritardo imputabile alla stazione appaltante. Nel caso specifico, la ASL aveva ampiamente superato i termini previsti, non aveva avviato la gara per tempo e aveva reiterato le proroghe senza giustificazione documentata. In assenza di questi presupposti, la proroga va qualificata come rinnovo o affidamento diretto non consentito, violando la normativa sui contratti pubblici e i principi di concorrenza. Il TAR ha quindi annullato la delibera impugnata, rilevando che si era trattato di un illegittimo affidamento diretto in assenza di gara pubblica.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 120 del nuovo Codice degli appalti disciplina le modifiche ai contratti in corso di esecuzione, consentendole entro precisi limiti e condizioni. Il TAR richiama tale articolo per rafforzare la distinzione tra rinegoziazione/modifica contrattuale consentita e rinnovo vietato dopo la scadenza del contratto; nel caso concreto, la ASL aveva operato un vero e proprio rinnovo, privo dei presupposti e formalmente non qualificabile come modifica ai sensi dell’art. 120.



