Accesso agli atti e limiti di riservatezza nelle offerte tecniche: il diritto del secondo classificato alla piena conoscibilità della documentazione di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha accolto il ricorso del secondo classificato in una gara pubblica che chiedeva l’accesso integrale alla relazione tecnica dell’aggiudicataria, ritenendo illegittimo l’oscuramento di oltre il 90% del documento sulla base di motivazioni generiche relative a presunti segreti tecnici e commerciali. Il Giudice ha disposto che la stazione appaltante consenta la piena ostensione della documentazione, sottolineando che la tutela della posizione processuale del ricorrente prevale sulle esigenze di riservatezza non dettagliatamente motivate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la problematica dell’accesso agli atti di gara opponendo il diritto di trasparenza e difesa dei concorrenti alle esigenze di riservatezza dell’aggiudicataria. Il ricorrente, secondo classificato, aveva ricevuto una versione quasi interamente oscurata della relazione tecnica, senza che la stazione appaltante fornisse un’adeguata motivazione circa l’effettiva presenza di segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela, limitandosi ad accettare genericamente le richieste dell’aggiudicataria. Il Giudice, richiamando la giurisprudenza e il nuovo Codice degli Appalti, ha ribadito che per i concorrenti classificatisi nei primi cinque posti sussiste un regime di accesso privilegiato agli atti (art. 36), senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse. Solo in presenza di comprovate e motivate esigenze di riservatezza – non semplici affermazioni generiche – può essere limitato l’accesso. Nel caso di specie, la mancanza di specificità delle ragioni addotte dall’aggiudicataria e la mancata autonoma valutazione della stazione appaltante rendono illegittimo il diniego di accesso, che deve essere invece garantito per assicurare effettività alla tutela giurisdizionale del concorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 viene richiamato per definire il bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della riservatezza. La sentenza chiarisce che il diritto di accesso agli atti delle gare pubbliche è garantito, salvo specifica e motivata esistenza di segreti tecnici o commerciali, che devono essere dettagliatamente individuati. Nel caso di specie, tale bilanciamento è stato disatteso perché la stazione appaltante si è limitata a recepire genericamente le richieste di oscuramento, senza svolgere un’autonoma valutazione, come invece prescritto dalla norma.
L’articolo 36 disciplina le modalità procedimentali di accesso agli atti e stabilisce, tra l’altro, che i primi cinque classificati godono di un accesso privilegiato e reciproco anche alle offerte tecniche. La sentenza applica questo principio, affermando che la ricorrente, in quanto seconda classificata, aveva diritto a visionare integralmente la relazione tecnica salvo motivate e comprovate esigenze di tutela della segretezza, che nella specie erano del tutto carenti.



