Legittimità della rettifica dell’aggiudicazione e sostenibilità dell’offerta in gara di servizi di portierato e assistenza didattica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha esaminato il ricorso di GSA contro l’aggiudicazione di un appalto alla Dussmann Service S.r.l. per servizi di portierato e assistenza didattica, contestando l’ammissibilità dell’offerta vincitrice e la correttezza della procedura. La controversia verteva soprattutto sul presunto ribasso illecito dei costi della manodopera, considerati non ribassabili, e su una rettifica dell’importo dell’aggiudicazione effettuata dalla stazione appaltante. Il Tribunale ha stabilito che il valore corretto dell’offerta è quello indicato dalla Dussmann dopo la rettifica (2.290.239,80 euro) e che questa rettifica è legittima in quanto si tratta di correzione di un mero errore materiale. Ha inoltre ritenuto legittima l’offerta Dussmann, non escludendo la possibilità di indicare costi della manodopera inferiori a quelli stimati purché giustificati dalla efficiente organizzazione aziendale, come previsto dal Codice degli Appalti. Sono stati respinti i motivi del ricorso principale e incidentale, inclusi quelli relativi alla sostenibilità economica dell’offerta, poiché le sottostime contestate non superano la differenza di copertura prevista dall’offerta stessa. Infine, è stata rigettata la richiesta di accesso a ulteriori atti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che nell’ambito delle gare pubbliche, la stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara i costi stimati della manodopera e che questi costi non sono soggetti a ribasso diretto; tuttavia, l’offerente può proporre un costo inferiore dimostrando una migliore organizzazione aziendale. Nel caso in esame, l’errore materiale originario della stazione appaltante sulla quantificazione dell’offerta di Dussmann è stato legittimamente rettificato, poiché il valore realmente offerto era deducibile dai documenti di gara. La verifica dell’anomalia è stata correttamente incentrata sui costi della manodopera e della sicurezza, dato il loro peso significativo, e le giustificazioni offerte sono state ritenute congrue in presenza di una riserva economica sufficiente a coprire altre spese e un utile d’impresa. La sentenza evidenzia anche che il modulo di offerta economica, seppur migliorabile, non ha indotto in errore le parti rilevanti nel caso e che le eventuali confusioni non hanno arrecato pregiudizio alla ricorrente. Infine, il Tribunale rigetta le doglianze sulla mancata esclusione dell’offerta Dussmann e sulle modalità di verifica e valutazione della congruità economica.
Collegamenti al Codice Appalti
Citato in relazione al principio, estrapolato dalla disciplina generale sui livelli e contenuti della progettazione, come base per l’indicazione delle stime di costi (in particolare per la manodopera) da indicare nelle offerte. L’articolo ha qui un ruolo indiretto di cornice normativa degli obblighi di trasparenza e correttezza nelle procedure di gara, specie nella parte relativa all’indicazione dei costi non ribassabili.
Fondamentale nella decisione del Tribunale in quanto disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse. Il Tribunale ha applicato l’articolo per valutare la congruità, la serietà e la sostenibilità dell’offerta Dussmann, ritenendo legittima la verifica dell’anomalia focalizzata sui costi della manodopera e della sicurezza e ammettendo la possibilità che l’offerente presenti costi della manodopera inferiori a quelli stimati purché adeguatamente giustificati, evitando l’esclusione automatica. La sentenza cita giurisprudenza che interpreta in senso conforme la normativa.



