30/10/2025
Art. 11Art. 101Art. 108Art. 110

Legittima aggiudicazione della gara Trenitalia sull’appalto manutenzione toilette: corretti giudizi su CCNL e offerta Arcobaleno Multiservice

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso di So.Ge.Ser Tecnology S.r.l., confermando l’aggiudicazione della gara a 'Arcobaleno Multiservice' per il servizio di manutenzione delle toilette dei treni Trenitalia nella Regione Campania. Il ricorrente contestava sia l’equivalenza delle tutele del CCNL Pulizie Multiservizi applicato dall’aggiudicataria rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante (CCNL Metalmeccanici Industria), sia la sostenibilità dell’offerta economica. Il Tribunale ha ritenuto che la commissione abbia svolto una valutazione approfondita e adeguata, sia sulle tutele contrattuali che sulla congruità economica dell’offerta, agendo nei limiti della propria discrezionalità tecnica e senza evidenti vizi di illogicità o travisamento dei fatti. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta due temi principali: la possibilità di applicare un CCNL diverso da quello indicato dal bando e il giudizio sulla tenuta dell’offerta economica. In relazione al CCNL, il TAR richiama l’art. 11 del Codice degli Appalti che consente alle imprese di proporre un diverso contratto collettivo solo se garantisce tutele equivalenti a quelle richieste dalla stazione appaltante. La commissione di gara, secondo il Tribunale, ha svolto una valutazione puntuale e ragionata, comparando parametri retributivi e normativi e accertando la sostanziale equivalenza, anche grazie agli 'superminimi' riconosciuti ai lavoratori. Sul secondo punto, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa e verifica di anomalia, il TAR ricorda che il relativo giudizio della commissione gode di ampia discrezionalità tecnica: solo macroscopici errori o illogicità consentirebbero un sindacato giurisdizionale. Poiché la commissione si è basata su giustificativi congrui e ha motivato le sue scelte, il ricorso è stato giudicato infondato. La sentenza sottolinea inoltre il principio che i concorrenti non possono usare il trattamento dei lavoratori come fattore competitivo in peggio e che il rispetto delle tutele è un limite inderogabile nella strategia d’offerta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L'articolo 11 ha guidato l’analisi sulla possibilità per gli operatori economici di applicare un CCNL diverso da quello previsto dal bando a patto che le tutele offerte ai lavoratori siano equivalenti. Il TAR si è basato su questa norma per ritenere legittima la scelta di Arcobaleno Multiservice, sottolineando come la verifica di equivalenza sia uno scrutinio tecnico–discrezionale e che la commissione ha correttamente applicato il raffronto delle tutele economiche e normative, come previsto dall’articolo e dalla giurisprudenza di riferimento.

Articolo 101

L’articolo 101 è stato richiamato per giustificare l'intervento della stazione appaltante a seguito di irregolarità rilevate nella documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria. Il TAR ha ritenuto corretta l’attivazione del soccorso istruttorio, che ha consentito all’operatore economico di integrare la documentazione senza modificare sostanzialmente l’offerta, in linea con quanto previsto dal Codice.

Articolo 108

L’articolo 108, che disciplina il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stato applicato nella scelta dell’aggiudicatario in base al miglior rapporto qualità-prezzo. Il Tribunale ha evidenziato come la commissione abbia correttamente utilizzato tale criterio e valutato compiutamente i punteggi assegnati alle offerte tecnica ed economica.

Articolo 110

L’articolo 110 è stato centrale per la valutazione dell’anomalia dell’offerta. Il giudizio della commissione circa la congruità e sostenibilità dell’offerta economica (dopo richiesta di giustificativi e verifica) ha seguito la procedura e i limiti di sindacabilità previsti dalla norma: solo in presenza di gravi manifestazioni di illogicità o travisamenti il giudice avrebbe potuto intervenire. Nel caso di specie non sono emersi tali vizi, rendendo irrilevanti le censure della ricorrente.

Articoli di riferimento