Revoca e nuova indizione di gara d’appalto: legittimità della scelta amministrativa e ammissibilità delle impugnazioni
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso della società Edil San Felice s.p.a. contro la revoca della precedente gara per la segnaletica di cantiere della Tangenziale di Napoli, ritenendo legittimo l’esercizio dell’autotutela da parte della stazione appaltante per favorire una maggiore partecipazione. I motivi aggiunti, contro il nuovo bando, sono stati dichiarati inammissibili poiché le nuove clausole non sono risultate immediatamente escludenti e, comunque, sono state considerate ragionevoli e coerenti con la normativa vigente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta due principali questioni: la legittimità della revoca della gara precedente e la possibilità di impugnare le clausole della nuova gara. Il TAR conferma che la società ricorrente aveva titolo ad agire, essendo partecipe della procedura revocata e avendo sostenuto oneri economici. Esaminando il merito, il Tribunale sancisce che la stazione appaltante ha esercitato correttamente il potere di autotutela, motivando adeguatamente la scelta con l’interesse pubblico a una più ampia partecipazione, specie di PMI, in ossequio ai principi del Codice degli Appalti. Non è richiesta la sopravvenienza di nuovi fatti, ma è sufficiente una rivalutazione dell’interesse pubblico originario. Per quanto riguarda i motivi aggiunti contro il nuovo disciplinare, il TAR dichiara l’inammissibilità perché i requisiti contestati non impediscono la partecipazione alla gara e non sono immediatamente escludenti, ossia non generano una lesione attuale e concreta. Nel merito, i requisiti sono ritenuti conformi ai limiti di proporzionalità stabiliti dal Codice degli Appalti: il fatturato richiesto è inferiore al limite massimo e il requisito di esperienza è coerente col valore del contratto. In sintesi, l’Amministrazione ha agito nell’alveo della propria discrezionalità senza incorrere in vizi di illogicità o irragionevolezza.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 71 disciplina la procedura aperta adottata dalla stazione appaltante sia nella gara originaria sia nella nuova gara. La sentenza lo richiama quale quadro normativo di riferimento, specificando che la procedura ha garantito la trasparenza e la parità di accesso ai concorrenti, e sottolineando che i termini e le modalità seguite per la presentazione delle offerte sono conformi a quanto previsto dal Codice, confermando la legittimità delle operazioni di gara.
L’articolo 100 viene direttamente valutato dal TAR in relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti nei bandi. La sentenza chiarisce che la norma stabilisce solo il limite massimo per il fatturato richiesto (non superiore al doppio dell’importo a base di gara), senza imporre un limite minimo. Il TAR conferma che il disciplinare della nuova gara, imponendo requisiti meno stringenti rispetto al precedente e comunque inferiori al limite massimo di legge, rispetta pienamente il principio di proporzionalità e favorisce la partecipazione delle imprese, in linea con lo spirito dell’articolo 100.



