Legittimità dell’aggiudicazione e irrilevanza di errori formali nelle offerte economiche: applicazione dei principi del risultato e dell’accesso al mercato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso di Kedrion S.p.A. contro l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di immunoglobuline, ritenendo infondate le censure di irregolarità formali nelle offerte delle aggiudicatarie. La sentenza chiarisce che piccoli errori formali nella compilazione delle offerte, che non incidono sulla sostanza e sono facilmente riconoscibili e correggibili, non comportano l’esclusione in gara. Inoltre, la diversa classificazione dei farmaci (fascia H vs C) non incide sulla valutazione economica ai fini dell’aggiudicazione. Il Collegio, pur riscontrando irregolarità nella compilazione, ribadisce che non si tratta di difformità sostanziali e conferma la legittimità della procedura e dell’aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’applicazione dei principi del nuovo codice dei contratti pubblici, in particolare il principio del risultato (art. 1) e dell’accesso al mercato (art. 3). Il tribunale ha valutato che, pur in presenza di errori formali nelle offerte economiche di alcune ditte aggiudicatarie (errata indicazione della quantità offerta), ciò non comprometteva la chiarezza della volontà negoziale né l’effettiva corrispondenza delle offerte ai requisiti di gara. Il sistema di gara, infatti, calcolava automaticamente il valore totale partendo dal prezzo unitario e dalla quantità richiesta, e la plateale incongruità (offrire solo 5 grammi o 150.000 grammi invece di 300.000) risultava solo apparente e facilmente superabile secondo i criteri di interpretazione degli atti amministrativi e in ossequio al principio del favor partecipationis. Il TAR ha anche escluso la necessità di considerare il meccanismo del payback sulla valutazione del prezzo, ritenendolo un elemento accessorio, non valutabile ex ante e dunque non idoneo a determinare la maggiore convenienza economica di un’offerta. Di conseguenza, la domanda di esclusione delle aggiudicatarie o di riformulazione della graduatoria, così come quella risarcitoria, sono state respinte.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio dell’accesso al mercato è stato richiamato per corroborare la scelta di non escludere le offerte delle concorrenti aggiudicatarie. Escludendo offerte per meri vizi formali si rischia di restringere in modo illegittimo la platea dei partecipanti, in contrasto con i principi di concorrenza e favor partecipationis. La decisione ribadisce la necessità che le regole di gara e la loro applicazione siano ispirate a imparzialità, trasparenza e proporzionalità, consentendo la più ampia partecipazione degli operatori economici compatibile con l’interesse pubblico.



