07/11/2025
Art. 35Art. 36Art. 116

Accesso agli atti di gara e limiti di riservatezza: diritto della seconda classificata a ottenere l'offerta tecnica integralmente ostesa

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso della società seconda classificata che chiedeva l’accesso integrale agli atti di gara, inclusa l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, relativa a una gara per la fornitura dei pasti per istituti penitenziari. L’amministrazione aveva fornito una documentazione incompleta, oscurando quasi totalmente l’offerta tecnica sulla base di presunti segreti tecnici o commerciali, senza però motivare né comprovare tali esigenze. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente all’accesso, affermando l’insufficienza delle giustificazioni addotte per l’oscuramento e ha ordinato all’amministrazione di consegnare integralmente la documentazione richiesta entro 7 giorni.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza riconosce il diritto di accesso agli atti di gara ai partecipanti collocati nei primi cinque posti, sancito dal D.lgs. 36/2023, anche in presenza di richieste di oscuramento motivate genericamente dalla controinteressata sulla base di presunti segreti tecnici e commerciali. Il TAR ha osservato che la stazione appaltante non aveva svolto un’adeguata valutazione autonoma delle ragioni di riservatezza e la controinteressata non aveva fornito prova concreta dell’esistenza di segreti tutelabili. Richiama la necessità di un bilanciamento effettivo tra trasparenza, parità di trattamento e tutela della riservatezza solo se specificamente comprovata secondo la normativa e la giurisprudenza consolidata. Pertanto, l’accesso non può essere negato sulla base di affermazioni generiche e prive di prova: la conoscenza dell’offerta tecnica risulta infatti strumentale alla tutela della posizione giuridica della ricorrente, specie quando la valutazione tecnica dell’offerta incide sulla distribuzione dei punteggi in gara. La decisione ordina così alla stazione appaltante di rendere disponibile tutta la documentazione richiesta, respingendo le eccezioni di tardività e improcedibilità sollevate dalle altre parti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L'articolo 35 è richiamato per disciplinare il diritto di accesso agli atti di gara e i limiti posti dalla riservatezza tecnica e commerciale. Il Tribunale ribadisce che il diniego dell’accesso deve essere espressamente motivato e comprovato, non potendo basarsi su generiche esigenze di protezione del know-how, ma occorre la puntuale dimostrazione dell’esistenza di segreti tecnici o commerciali secondo la definizione fornita dall’art. 98 Codice della proprietà industriale. Nel caso di specie, tali requisiti non sono stati rispettati dall’aggiudicataria né correttamente valutati dall’amministrazione.

Articolo 36

L'articolo 36 disciplina le modalità procedimentali e processuali dell’accesso agli atti di gara, prevedendo la disponibilità automatica degli atti e delle offerte, in particolare per i primi cinque in graduatoria, su piattaforma digitale. La sentenza applica questa norma per respingere le eccezioni di tardività e improcedibilità, affermando che la ricorrente aveva diritto ad un accesso pieno, non essendo necessaria una valutazione ulteriore d’interesse. Viene anche trattata la tematica dell’impugnazione dei provvedimenti di oscuramento e il rispetto dei termini accelerati previsti dal codice.

Articolo 116

L’articolo 116, che disciplina le procedure di collaudo e verifica, viene in realtà solo incidentalmente richiamato nel testo a proposito delle modalità processuali legate all’accesso agli atti nel giudizio amministrativo (specie tramite il rinvio all’art. 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, e non come disposizione sostanziale sugli appalti). Serve a fondare la legittimità della domanda incidentalmente proposta in giudizio nel corso del contenzioso amministrativo e il diritto all’accesso difensivo espressamente riconosciuto nei casi in cui la documentazione sia strumentale alla difesa in giudizio.

Articoli di riferimento