Accesso agli atti di gara e limiti alla riservatezza nelle procedure di affidamento: l'obbligo della P.A. di motivare il diniego e la tutela difensiva del concorrente
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso di una società classificatasi seconda in una gara per la fornitura del vitto dei detenuti, riconoscendole il diritto di accedere integralmente alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell'aggiudicataria, nonché agli atti e verbali della gara. Il Tribunale ha rilevato che la stazione appaltante non ha sufficientemente motivato il diniego all’accesso, avendo oscurato l’offerta tecnica sulla base di motivazioni generiche di riservatezza e senza accertare l’effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali. Ha ordinato quindi la completa ostensione degli atti richiesti e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema dell'accesso agli atti nelle procedure di gara pubblica, in particolare nei confronti dei concorrenti meglio classificati che intendano esercitare un’azione a tutela della propria posizione. Il TAR ha ritenuto fondata la domanda di accesso della ricorrente, evidenziando che il nuovo Codice degli appalti (articoli 35 e 36) impone ampia trasparenza e l’automatica disponibilità degli atti di gara, incluse le offerte presentate, ai partecipanti non esclusi e ai primi cinque in graduatoria. Il Tribunale ha chiarito che il diniego all’accesso basato su esigenze di riservatezza deve essere specificamente motivato e provato, richiedendo l’identificazione concreta di elementi tutelati come segreti tecnici/commerciali secondo il Codice della proprietà industriale. Nel caso di specie, sia l’Amministrazione che l’aggiudicataria avevano opposto motivazioni generiche e non comprovate, omettendo una valutazione autonoma. Il TAR ha pertanto ordinato l’ostensione integrale degli atti richiesti, come strumentali alla tutela difensiva della ricorrente, ribadendo il principio di trasparenza quale regola e la riservatezza come eccezione da giustificare in modo puntuale.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 35 è stato richiamato per evidenziare che l'accesso agli atti nelle procedure di gara è la regola, e può essere limitato solo in presenza di specifici e comprovati segreti tecnici o commerciali. Il TAR ha sottolineato che la stazione appaltante deve valutare in modo autonomo e motivato le richieste di oscuramento, e che il mero richiamo a genericità e conoscenze aziendali non è idoneo ad escludere l'accesso. Nel caso di specie, non essendo stati provati specifici segreti, la documentazione deve essere resa accessibile.
Questo articolo disciplina la procedura di accesso agli atti nelle gare pubbliche e prevede la disponibilità automatica degli atti attraverso piattaforme digitali, nonché la possibilità di impugnare le decisioni di oscuramento entro dieci giorni. Il Tribunale ha applicato tali principi chiarendo che, in assenza di una motivata e puntuale decisione di oscuramento, l'accesso non può essere compresso o ritardato. Inoltre, è stato ribadito che il diritto di accesso dei primi cinque classificati è più ampio e non richiede motivazione particolare sull'interesse.
L’articolo 116 è stato citato in relazione al procedimento incidentale di accertamento del diritto di accesso nel giudizio amministrativo (art. 116, comma 2, c.p.a. – Codice del processo amministrativo), che consente ai concorrenti di ottenere la documentazione necessaria a supportare le proprie ragioni difensive in giudizio, anche in corso di causa, senza che la stazione appaltante possa valutare l’influenza o la decisività del documento richiesto per il giudizio di merito. Il TAR ha ribadito che si tratta di un vero 'accesso difensivo', strumentale alla tutela in giudizio e connotato da condizioni più favorevoli per il richiedente rispetto all'accesso ordinario.



