Annullamento dell'esclusione di CPL Concordia dalla gara per contact center AMG Energia: illegittimità per errore sulla valutazione dell'offerta e degli oneri di sicurezza
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia ha annullato l’esclusione di CPL Concordia dalla gara bandita da AMG Energia per il servizio di contact center. La società era stata esclusa perché la sua offerta, secondo la stazione appaltante, avrebbe modificato il progetto a base di gara e riportato oneri di sicurezza inferiori a quelli stimati. Il Tribunale ha invece riconosciuto che (a) il contraddittorio era stato rispettato, (b) la durata delle chiamate indicata in offerta era legittima e coerente con l’esperienza pregressa, non costituendo modifica illegittima al progetto, e (c) gli oneri di sicurezza potevano essere legittimamente calcolati dall’offerente. Ha così disposto la riammissione alla gara di CPL e la condanna di AMG Energia alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza riconosce, in primo luogo, che il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta si era svolto correttamente dal punto di vista del procedimento (il contraddittorio tra le parti era stato rispettato). Tuttavia, la motivazione addotta per l’esclusione era viziata: AMG Energia ha erroneamente rilevato come modifica illegittima del progetto l’indicazione, da parte di CPL Concordia, di una durata media delle chiamate inferiore a quella proposta nei documenti di gara. Il TAR precisa invece che la base di gara va riferita al numero di chiamate e non alla loro durata, e che le offerte migliorative sono ammissibili qualora congruamente giustificate, come avvenuto nel caso di CPL (che ha fornito dati storici dettagliati). Inoltre, la stazione appaltante aveva confuso gli oneri per la sicurezza aziendale, soggetti a ribasso e giustificabili, con quelli da interferenze, che invece non lo sono. Quindi, la motivazione dell’esclusione era affetta da eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento. Il Giudice ha dunque annullato l’esclusione, ordinando la riammissione dell’operatore e la riformulazione della graduatoria, condannando AMG Energia alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 110 è centrale nella decisione: disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse, prevedendo il contraddittorio tra stazione appaltante e operatore e l’obbligo per quest’ultimo di fornire giustificazioni sui costi (esclusi quelli minimi impostati dalla legge o costi di sicurezza non soggetti a ribasso). Il TAR afferma che il contraddittorio è stato rispettato, ma sottolinea che la stazione appaltante ha errato nella valutazione delle spiegazioni di CPL Concordia, non dimostrando perché l’offerta non fosse sostenibile né chiarendo la ragione di esclusione in relazione alla durata media delle chiamate e agli oneri di sicurezza. In particolare, la sentenza richiama il principio per cui le stazioni appaltanti devono motivare in modo logico e coerente l’esclusione per anomalia, mentre in questo caso la motivazione era viziata da travisamento e difetto di istruttoria.



