12/08/2025
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 17Art. 71Art. 120

Sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sul silenzio-inadempimento per l'indizione di gara pubblica per il servizio di gestione cani randagi nel Comune di Caltanissetta

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso presentato dalla società Ri.Ca.Ra. s.r.l. contro il Comune di Caltanissetta, che lamentava l'inerzia dell'ente nell'indizione di una nuova gara pubblica per l'affidamento del servizio di cattura, ricovero e gestione dei cani randagi. Nel corso del giudizio, il Comune ha effettivamente avviato la procedura di gara richiesta dalla ricorrente, facendo così venir meno l'interesse della società alla specifica domanda di condanna dell'Amministrazione ad indire la gara. La trattazione delle ulteriori doglianze (motivi aggiunti) relative al bando e agli atti di gara è stata rinviata ad altra udienza.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha ritenuto che, una volta che il Comune ha avviato la procedura di gara richiesta dalla ricorrente, si è verificata una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda finalizzata a costringere l'Amministrazione a procedere all'indizione della gara stessa. Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, l'interesse alla decisione processuale deve permanere per tutta la durata del processo e viene meno qualora l'atto amministrativo richiesto sia emanato prima della pronuncia. In questo caso, non sussiste più un comportamento di silenzio-inadempimento censurabile. Rimangono invece da decidere, in una successiva udienza, le questioni di merito relative alla legittimità del bando e degli altri atti di gara, sollevate dalla ricorrente con motivi aggiunti. Le spese sono riservate alla decisione finale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

L'articolo 1, che sancisce il principio del risultato, viene richiamato per sottolineare che la tempestiva indizione della gara e l'efficienza procedurale sono condizioni essenziali per la buona amministrazione e la realizzazione dell'interesse pubblico nelle procedure di affidamento dei servizi.

Articolo 2

L'articolo 2, sul principio della fiducia, è citato per ricordare che i rapporti tra amministrazione e operatori economici devono basarsi su collaborazione e correttezza reciproca; il sindacato del giudice amministrativo si limita ai casi in cui l'inerzia della PA non sia giustificabile nell'ambito di questo rapporto fiduciario.

Articolo 3

L'articolo 3, relativo al principio dell’accesso al mercato, è evocato per rimarcare che l'indizione di gare pubbliche garantisce la concorrenza, la non discriminazione e l'apertura del mercato dei servizi pubblici, diritti che la ricorrente intendeva tutelare attraverso l'azione contro il silenzio.

Articolo 17

La determina impugnata indica l’articolo 17 come fondamento della procedura di affidamento, che disciplina gli atti preliminari e le fasi procedurali delle gare pubbliche, compresa la doverosità della decisione a contrarre che dà avvio alla gara e il superamento del silenzio-inadempimento tramite l’adozione dell'atto.

Articolo 71

L’attivazione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 garantisce la piena trasparenza, pubblicità e concorrenza nella selezione dell’affidatario, rispondendo alle istanze della ricorrente che chiedeva una procedura ad evidenza pubblica per il servizio.

Articolo 120

L’articolo 120 è richiamato in riferimento alla facoltà di disporre una proroga tecnica del servizio in essere fino alla conclusione della nuova procedura di gara, chiarendo la legittimità temporanea della prosecuzione del servizio da parte dell’attuale gestore in assenza di un nuovo affidatario.

Articoli di riferimento