Rigetto del ricorso sulla congruità della base d’asta nella gara per il servizio di cattura e mantenimento cani randagi del Comune di Caltanissetta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia, Sezione Quarta, ha rigettato i ricorsi della società Ri.Ca.Ra. s.r.l. contro la procedura di gara indetta dal Comune di Caltanissetta per il servizio di cattura, ricovero, mantenimento, cure sanitarie e adozione di cani randagi. I ricorsi contestavano la legittimità degli atti di gara, sostenendo che i corrispettivi fissati fossero troppo bassi e avrebbero escluso la reale concorrenza, violando i principi generali degli appalti pubblici. Il TAR ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito prove concrete dell’inadeguatezza della base d’asta e che il riferimento a tariffe regionali non sia applicabile al caso specifico. Di conseguenza, è stata confermata la legittimità della gara e la ricorrente è stata condannata alle spese di lite.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’assenza di prove specifiche fornite dalla ricorrente circa l’inadeguatezza della base d’asta della gara pubblica. Il giudice ha precisato che, pur dovendo la stazione appaltante garantire la congruità delle somme poste a base d’asta in relazione alle prestazioni richieste, spetta alla parte che contesta tale congruità dimostrare in modo concreto la reale lesività delle condizioni economiche offerte. La semplice circostanza che precedenti gare siano rimaste deserte, o che i valori fissati siano inferiori a tariffe di riferimento non più vincolanti o riferite a soggetti diversi, non basta a ritenere illegittima la scelta amministrativa. La sentenza ribadisce il limite del sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nella valutazione tecnica delle condizioni economiche delle gare d’appalto, salvo casi di evidente illogicità o inattendibilità. Inoltre, eventuali controversie sull’esecuzione del rapporto contrattuale (proroghe, continuità del servizio) vanno devolute al giudice ordinario e non al TAR.
Collegamenti al Codice Appalti
La ricorrente invoca la violazione del principio del risultato (art. 1), sostenendo che la fissazione di corrispettivi troppo bassi impedirebbe il raggiungimento dell’interesse pubblico a un servizio di qualità con il miglior rapporto qualità-prezzo. Il TAR, tuttavia, chiarisce che non è stata fornita prova dell’impossibilità di ottenere tale risultato con i corrispettivi fissati né dimostrata l’illogicità manifesta della scelta amministrativa.
La società ricorrente lamenta la violazione del principio di fiducia (art. 2) tra stazione appaltante e operatori economici, asserendo che la procedura sarebbe solo apparente e preordinata a garantire la continuità della gestione in proroga. Il TAR rileva che tali affermazioni sono generiche e non dimostrate, e che la procedura è stata effettivamente indetta e pubblicata nel rispetto delle regole di trasparenza e parità.
La censura si basa anche sulla presunta violazione dell’art. 3, in quanto una base d’asta antieconomica sarebbe idonea a escludere operatori dal mercato, restringendo la concorrenza. Il TAR evidenzia però che, in assenza di dati concreti e comparativi forniti dalla ricorrente, non è possibile affermare che vi sia stata una compressione dell’accesso al mercato in violazione di questo principio.
Il Comune ha seguito la procedura prevista dall’art. 17, adottando la determinazione a contrarre e pubblicando gli atti secondo le fasi procedurali formali. La ricorrente non contesta vizi in questa fase, e il giudice rileva la correttezza formale e procedurale dell’azione amministrativa.
La procedura di affidamento impugnata è stata indetta con procedura aperta secondo le regole dell’art. 71, che assicura la massima partecipazione. Non risultano violate le disposizioni in materia di termini e trasparenza della procedura di gara.
Il Comune aveva previsto la possibilità di proroga tecnica del servizio nei limiti posti dall’art. 120. Il TAR osserva che la critica rivolta alla gestione in proroga non costituisce vizio degli atti di gara, e che le questioni sulla continuità del servizio devono essere trattate in altre sedi, non riguardando l’indizione della nuova procedura in sé.



