Inammissibilità del ricorso per assenza di interesse concreto in gara d’appalto: mancata previsione del punteggio per la parità di genere nei criteri tecnici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso della Dussmann Service S.r.l. contro l’aggiudicazione del lotto 38 della gara per la fornitura di pasti negli istituti penitenziari della Sicilia all’ATI Pastore/Guarnieri. La ricorrente contestava la mancata previsione di un punteggio premiale per la certificazione sulla parità di genere nelle offerte tecniche. Il Tribunale ha ritenuto che la società, classificata sesta, non abbia subito alcun pregiudizio concreto dalla presunta illegittimità e che difetti quindi l’interesse ad agire necessario. Non essendovi stata lesione effettiva né dimostrazione che il ricorso avrebbe potuto portare a un risultato diverso, non è stato annullato alcun atto di gara.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione della legittimità della disciplina di gara che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto attribuire un punteggio aggiuntivo alle offerte delle ditte con la certificazione di parità di genere (ai sensi dell’art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023). Il TAR si concentra sulla valutazione dell’interesse concreto della ricorrente: secondo la giurisprudenza, è necessario che l’illegittimità contestata in sede di gara abbia leso in modo effettivo e personale l’interesse del ricorrente – ovvero incida realmente sulle possibilità di aggiudicazione o partecipazione. Nel caso di specie, la Dussmann Service S.r.l., arrivata sesta e a oltre dieci punti dall’aggiudicatario, non ha fornito prova di una concreta possibilità di trarne vantaggio nell’ipotesi di riedizione della gara: tutti i partecipanti possedevano la certificazione contestata, e la sua assenza tra i criteri premiali non ha alterato i risultati della gara. L’impugnazione, quindi, mirava a una protezione oggettiva della legalità (rispetto alla normativa in tema di parità di genere) senza un riscontro soggettivo di lesione o utilità effettiva. In assenza di una simile lesione concreta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La sentenza ha quindi ribadito che l’interesse a ricorrere nel processo amministrativo, anche quando si invoca una riedizione della gara, deve essere concreto – non astratto o meramente ipotetico.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente per rafforzare l’esigenza di correttezza e affidamento nelle procedure di gara e nella previsione di criteri premiali sociali. Il TAR, tuttavia, non riconosce una lesione personale derivata dalla presunta violazione di questo principio, rimarcando che esso deve trovare applicazione in una situazione di concreto pregiudizio.
Richiamato come fondamento del comportamento leale e affidabile della stazione appaltante. La sentenza afferma che, in assenza di effettivo danno o pregiudizio concreto alla ricorrente, non può configurarsi una lesione del principio di buona fede e tutela dell’affidamento. La mera astratta violazione della legalità non legittima l’impugnazione senza prova di danno specifico.
Evidenziato per sostenere la necessità di includere nei bandi criteri sociali e misure premiali come la promozione della parità di genere. Il TAR, pur riconoscendo l’importanza di tali clausole, osserva che l’assenza del criterio non ha inciso sulla posizione della ricorrente, dato che tutti i partecipanti avevano la certificazione e la graduatoria non sarebbe cambiata.
Centro della controversia: la ricorrente sostiene che il comma 7 imponga la previsione obbligatoria di criteri premiali per la parità di genere. Il TAR chiarisce che l’omissione di tale criterio, nella fattispecie concreta, non ha determinato alcun reale effetto pregiudizievole per la ricorrente, che partecipava comunque in condizioni di parità con gli altri concorrenti e senza che la graduatoria ne risultasse alterata.



