Rigetto del Ricorso Caruter s.r.l. contro l’aggiudicazione dell’appalto rifiuti nei Comuni di Giardinello, Montelepre e Torretta a favore di ATI AGESP-Econord
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso presentato dalla Caruter s.r.l. contro l’aggiudicazione dell’appalto per la gestione dei rifiuti nei Comuni di Giardinello, Montelepre e Torretta alla costituenda ATI composta da AGESP s.p.a. ed ECONORD s.p.a. La Caruter aveva contestato la regolarità dell’offerta dell’aggiudicataria sotto diversi profili formali, tra cui l’omessa produzione dell’impegno a prestare la garanzia definitiva, presunte irregolarità nella garanzia provvisoria e la presentazione di un unico piano economico-finanziario invece di uno distinto per ogni Comune. Il TAR ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, chiarendo che le irregolarità rilevate non comportavano esclusione automatica dalla gara secondo la disciplina di gara e il Codice degli Appalti, e che comunque la documentazione fornita era idonea e sanabile tramite soccorso istruttorio.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si basa su un’interpretazione rigorosa e letterale delle clausole di esclusione dalla gara contenute nella legge di gara e nel Codice dei Contratti Pubblici. Il Collegio ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 70, solo le cause di esclusione tassativamente previste possono comportare l’esclusione dalla gara. Nel caso dell’impegno a presentare la garanzia definitiva, la legge di gara sanzionava solo la mancata presentazione della garanzia provvisoria, ma non quella dell’impegno, quindi la mancata produzione di tale impegno non poteva giustificare l’esclusione. In relazione ai presunti vizi formali della garanzia provvisoria (ad esempio l’assenza di nativo digitale o il rappresentante privo di poteri), questi erano comunque sanabili tramite soccorso istruttorio ex art. 101 e non erano tali da rendere incerta l’identità dell’offerente o la sussistenza della garanzia. Quanto alla presentazione di un unico piano economico-finanziario per l’intero lotto invece di tre distinti PEFA, il Tribunale ha valorizzato l’interpretazione fornita dalla Stazione appaltante attraverso le FAQ e, soprattutto, il principio del risultato (art. 1 del Codice), che impone di anteporre la sostanza e l’effettiva verificabilità della proposta rispetto a formalismi. Infine, sulle contestazioni circa la stima dei ricavi e dei costi, il TAR ha riscontrato la correttezza dell’operato dell’aggiudicataria, trovando congrue e supportate le voci contestate. Il ricorso è quindi stato integralmente respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 70 è stato centrale per valutare la legittimità dei motivi di esclusione invocati dalla ricorrente. Il TAR ha ribadito il principio di tassatività delle cause di esclusione, confermando che solo quelle espressamente previste dalla legge di gara e dal Codice consentono di escludere un’offerta. La mancata presentazione dell’impegno a prestare la garanzia definitiva, non sanzionata 'a pena di esclusione', e le altre irregolarità formali non potevano giustificare l’esclusione automatica dalla gara.
L’articolo 106 disciplina la natura, i requisiti e la forma delle garanzie richieste per la partecipazione alle gare. Il TAR ha valutato il rispetto dei requisiti formali e sostanziali della garanzia provvisoria dell’aggiudicataria alla luce di questa norma, ritenendo che le modalità di presentazione e la documentazione fornita (inclusa la possibilità di verifica telematica e la sufficienza della sottoscrizione digitale) fossero conformi alla disciplina del Codice vigente al tempo del bando.



